Il MiSE definisce i requisiti tecnici e i moduli per le asseverazioni sugli interventi di efficientamento energetico

Firmati dal Ministro dello sviluppo economico, Stefano Patuanelli, i decreti attuativi sugli interventi di efficientamento energetico degli edifici previsti dal decreto Rilancio (D.L. 34/2020), che definiscono sia i requisiti tecnici per il Superbonus e il Sismabonus al 110% sia la modulistica e le modalità di trasmissione dell’asseverazione agli organi competenti, tra cui ENEA (l’ente Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico).

Entrambi i decreti sono stati trasmessi alla Corte dei Conti per la registrazione, prima di approdare in G.U.

Di seguito una sintesi dei decreti attuativi del MiSE (Ministero dello Sviluppo Economico):

  • Decreto asseverazioni 5 agosto 2020 (definisce le caratteristiche della modulistica e le modalità di trasmissione dell’asseverazione);
  • Decreto requisiti tecnici 6 agosto 2020 (definisce gli interventi che rientrano nelle agevolazioni Ecobonus, Bonus facciate e Superbonus al 110%, i costi massimali per singola tipologia di intervento e le procedure e le modalità di esecuzione dei controlli a campione).

 

DECRETO ASSEVERAZIONI 5 agosto 2020

Il Decreto asseverazioni disciplina il contenuto e le modalità di trasmissione dell’asseverazione dei requisiti per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 119 del D.L. Rilancio, come previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 d.l. 63/2013 nonché, per i medesimi interventi, le modalità di verifica e accertamento delle asseverazioni, attestazioni e certificazioni infedeli al fine dell’irrogazione delle sanzioni previste dalla legge.

Oggetto e modalità di compilazione dell’asseverazione

Il Tecnico abilitato, all’atto della sottoscrizione dell’asseverazione, appone il timbro fornito dal Collegio o dall’ordine professionale, attestante che lo stesso possiede il requisito, prescritto dalla legge, dell’iscrizione nell’albo professionale e di svolgimento della libera professione.

L’asseverazione può avere ad oggetto interventi conclusi o uno stato di avanzamento delle opere per la loro realizzazione, nella misura minima del 30% del valore economico complessivo dei lavori preventivati, ed è redatta:

  • secondo il modulo tipo di cui all’ Allegato 1 del D.M. in oggetto, che contiene gli elementi essenziali dell’asseverazione con riferimento al caso in cui i lavori siano conclusi;
  • secondo il modulo tipo di cui all’ Allegato 2 del D.M. in oggetto, che contiene gli elementi essenziali dell’asseverazione con riferimento al caso di uno stato di avanzamento lavori.

L’asseverazione, previa registrazione da parte del Tecnico abilitato, è compilata on-line nel portale informatico dell’ENEA dedicato. La stampa del modello compilato, debitamente firmata in ogni pagina e timbrata sulla pagina finale con il timbro professionale, è digitalizzata e trasmessa ad ENEA attraverso il suddetto sito.

Detta asseverazione deve essere trasmessa entro 90 giorni dal termine dei lavori, nel caso di asseverazioni che facciano riferimento a lavori conclusi.

A seguito della trasmissione, il tecnico abilitato riceve la relativa ricevuta di avvenuta trasmissione, che riporta il codice univoco identificativo attribuito dal sistema.

Costituiscono inoltre elementi essenziali dell’asseverazione, a pena di invalidità:

  1. la dichiarazione espressa del tecnico abilitato con la quale lo stesso specifica di voler ricevere ogni comunicazione con valore legale ad un preciso indirizzo di posta elettronica;
  2. la dichiarazione che, alla data di presentazione dell’asseverazione, il massimale della polizza allegata è adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette asseverazioni o attestazioni.

Il tecnico allega, a pena d’invalidità dell’asseverazione stessa, copia della polizza di assicurazione che costituisce parte integrante del documento di asseverazione e copia del documento di riconoscimento.

Verifiche per l’accesso alla detrazione diretta, alla cessione o allo sconto

Per consentire ai beneficiari di accedere alla detrazione diretta e alla cessione o allo sconto di cui all’art. 121 del D.L. 34/2020, ENEA effettua un controllo automatico finalizzato ad assicurare la completezza della documentazione fornita.

In particolare, per ogni istanza, verifica, tra l’atro, che sia fornita dichiarazione:

  • che il beneficiario rientri tra quelli previsti dalla norma di legge (art. 119, comma 9, D.L. Rilancio);
  • per tutti gli interventi oggetto dell’asseverazione, che i dati tecnici dichiarati nella scheda di cui all’allegato D del Decreto requisiti ecobonus garantiscano la rispondenza degli interventi ai requisiti previsti dal predetto decreto e che la tipologia di edificio rientri tra quelli agevolabili ai sensi dell’articolo 119 del Decreto Rilancio;
  • della congruità degli interventi al rispetto dei costi specifici (articolo 3, comma 2, Decreto Requisiti Ecobonus);
  • che l’asseverazione sia regolarmente datata, sottoscritta e timbrata dal tecnico abilitato.

ENEA, all’esito della verifica, rilascia la ricevuta informatica comprensiva del codice identificativo della domanda che evidenzi la caratteristica di “stato di avanzamento lavori” o “intervento realizzato”. 

Tale codice è abilitante all’accesso delle opzioni di cui all’art. 121 del Decreto rilancio per un ammontare massimo pari al valore economico dello stato di avanzamento lavori dichiarato e, nel caso di “intervento realizzato” è abilitante al riconoscimento degli importi residui.

Controlli a campione sulla regolarità dell’asseverazione

ENEA svolge dei controlli a campione sulla regolarità delle asseverazioni.

Il campione delle istanze è definito nel limite minimo del 5% delle asseverazioni annualmente presentate. ENEA esegue i controlli su tutte le asseverazioni relative ad interventi avviati prima del 1° luglio 2020.

Le risultanze dei controlli effettuati sono trasmesse bimestralmente alla Direzione generale per l’approvvigionamento, l’efficienza e la competitività energetica del Ministero dello sviluppo economico, anche al fine di avviare eventuali procedimenti sanzionatori.

Sanzioni

Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, la Direzione generale per l’approvvigionamento, l’efficienza e la competitività energetica del Ministero dello sviluppo economico irroga ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli la sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000 ad € 15.000 per ciascuna attestazione infedele resa.

Comunicazione all’Agenzia delle Entrate e al MEF (Ministero dell’economia e delle finanze)

La Direzione generale per l’approvvigionamento, l’efficienza e la competitività energetica del Ministero dello sviluppo economico, dopo aver effettuato la contestazione, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, qualora ritenga fondato l’accertamento, contestualmente all’adozione dell’ordinanza di ingiunzione, trasmette all’Agenzia delle Entrate territorialmente competente nonché al Ministero dell’economia e delle finanze, l’elenco completo delle asseverazioni o delle attestazioni prive del requisito della veridicità, per assicurare lo svolgimento delle attività che comportano la decadenza dal beneficio e per il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata, provvedendo a darne comunicazione all’ordine professionale di appartenenza del tecnico abilitato interessato.

 

DECRETO REQUISITI TECNICI 6 agosto 2020

Il MiSE – di concerto con MEF (Ministero dell’economia e delle finanze), MATTM (Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare) e MIT (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) – ha pubblicato il Decreto sui requisiti tecnici.

Il decreto definisce:

  • quali requisiti tecnici devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni;
  • i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento;
  • le procedure e le modalità con i quali saranno eseguiti i controlli a campione eseguiti dall’ENEA, finalizzati ad accertare il rispetto dei requisiti che determinano l’accesso al beneficio.

Interventi ammessi

Tra gli interventi ammessi alle detrazioni fiscali, il D.M. elenca:

  1. interventi di riqualificazione energetica globale (art. 1, comma 344, L. 296/2006) eseguiti su edifici esistenti o su singole unità immobiliari esistenti;
  2. interventi sull’involucro edilizio di edifici esistenti o parti di edifici esistenti (art. 1, comma 345, L. 296/2006, art. 14, comma 2, lett. A) e b), 2-quater e 2-quater. 1 D.L. 63/2013, art. 1, comma 220, L. 160/2019, art. 119, coma 1, lett. A) D.L. 34/2020), definiti in dettaglio nel decreto di cui si parla;
  3. interventi di installazione di collettori solari (art. l, comma 346, L. 296/2006) per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università;
  4. interventi di installazione di collettori solari (art. 119, lettere b) e c), del D.L. 34/2020) in sostituzione, anche parziale, delle funzioni di riscaldamento ambiente e produzione di acqua calda sanitaria assolte prima dell’intervento dall’impianto di climatizzazione invernale esistente;
  5. interventi riguardanti gli impianti di climatizzazione invernale e produzione di acqua calda sanitaria (art. 1, comma 347, L. 296/2006 e art. 119, lettere b) e c) D.L. 34/2020);
  6. installazione e messa in opera, nelle unità abitative, di dispositivi e sistemi di building automation.

Per tutti i suddetti interventi, nella tabella 1 dell’Allegato B del Decreto in parola, sono definiti:

  • gli interventi ammessi;
  • i valori di detrazione massima ammissibile o i valori di spesa massima ammissibile;
  • l’aliquota della detrazione;
  • il numero di anni su cui ripartire la detrazione.

Nell’Allegato A sono invece riportati i requisiti da indicare nell’asseverazione per gli interventi che accedono alle detrazioni fiscali.

Massimali di costo

L’art. 13 del Decreto specifica che sarà il tecnico abilitato a predisporre l’asseverazione con cui si dichiara il rispetto dei costi massimi per tipologia di intervento, nel rispetto dei seguenti requisiti:

  • i costi per tipologia di intervento sono inferiori o uguali ai prezzi medi delle opere compiute riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti (di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativi alla regione) in cui è sito l’edificio oggetto dell’intervento. In alternativa, il tecnico abilitato può riferirsi ai prezzi riportati nelle guide sui “Prezzi informativi dell’edilizia” edite dalla casa editrice DEI- Tipografia del Genio Civile;
  • nel caso in cui i suddetti prezzari non riportino le voci relative agli interventi, o parte degli interventi da eseguire, il tecnico determina i nuovi prezzi in maniera analitica e può anche avvalersi dei prezzi indicati all’Allegato 1. La relazione firmata dal tecnico abilitato per la definizione dei nuovi prezzi è allegata all’asseverazione.

Adempimenti richiesti

L’art. 6 del decreto enumera gli adempimenti che i soggetti ammessi sono tenuti a rispettare per avvalersi delle detrazioni relative alle spese per gli interventi di efficientamento energetico.

  • depositare in Comune, ove previsto, la relazione tecnica (comunque obbligatoria per gli interventi che beneficiano delle agevolazioni di cui all’art. 119 D.L. 34/2020);
  • ove richiesto, acquisire l’asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la congruenza dei costi massimi unitari e la rispondenza dell’intervento ai pertinenti requisiti richiesti;
  • acquisire l’attestato di prestazione energetica;
  • acquisire, ove previsto, la certificazione del fornitore delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica;
  • salvo l’importo del corrispettivo oggetto di sconto in fattura o cessione del credito, effettuare il pagamento delle spese sostenute per l’esecuzione degli interventi mediante bonifico bancario o postale dal quale risultino il numero e la data della fattura, la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato;
  • conservare le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese e la ricevuta del bonifico bancario, ovvero del bonifico postale;
  • se i lavori sono effettuati dal detentore dell’immobile, acquisire la dichiarazione di consenso del proprietario;
  • nel caso di interventi su parti comuni degli edifici, acquisire copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese o certificazione rilasciata dall’amministratore del condominio;
  • trasmettere all’ENEA, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, apposita comunicazione i dati contenuti nella scheda descrittiva che contiene i modelli di cui ai punti i) e ii) dell’art. 6 del decreto in parola, ottenendo ricevuta informatica, esclusivamente attraverso il sito internet reso annualmente disponibile, oltre che, ove previsto, le asseverazioni.

Conservare ed esibire, su richiesta dell’Agenzia delle Entrate o di ENEA, la suddetta documentazione.

Oneri per prestazioni professionali

Sono ammessi alla detrazione gli oneri per le prestazioni professionali purché connesse alla realizzazione degli interventi, per la redazione degli APE e per l’asseverazione, da calcolarsi in base al D.M. Giustizia 17 giugno 2016 (recante approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8, del d.lgs. 50/2016).

Per gli interventi per i quali l’asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore o dell’installatore, l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della spesa massima ammissibile è calcolato sulla base dei massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento di cui all’allegato I al decreto.

Allegati

Potrebbe interessarti anche