Condomìni da due a quattro unità immobiliari: sì al Superbonus per spese sostenute entro il 31 dicembre 2022

Agenzia delle Entrate – Risposta a interpello n. 672/2021

L’Agenzia delle Entrate, con risposta ad interpello n. 672 del 6 Ottobre 2021, ha chiarito che, per i condomìni composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, la detrazione al 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, indipendentemente se, alla data del 30 giugno 2022, abbiano effettuato o meno interventi per il 60% di quelli complessivi.

Nella Risposta l’Agenzia delle Entrate ricorda che:

  1. l’art. 119 del decreto Rilancio* disciplina la detrazione al 110% delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 a fronte di specifici interventi finalizzati all’efficienza energetica (inclusa l’installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici) nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (c.d. Superbonus);
  2. le predette disposizioni si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni per:
  • interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. Ecobonus disciplinato dall’art. 14 D.L. 63/2013 convertito dalla L. 90/2013);
  • interventi di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (c.d. Sisma bonus disciplinato dall’art. 16 D.L. 63/2013 convertito dalla L. 90/2013);
  1. le tipologie e i requisiti tecnici degli interventi oggetto di Superbonus sono indicati nell’art. 119, commi da 1 a 8, del decreto Rilancio;
  2. l’ambito soggettivo di applicazione del Superbonus è delineato nell’art. 119, commi 9 e 10, del decreto Rilancio;
  3. a seguito delle modifiche apportate al suddetto art. 119, la detrazione si applica per le spese documentare e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2022** ;
  4. per quanto riguarda l’installazione degli impianti fotovoltaici, l’art. 119, comma 5, dispone che la detrazione (di cui all’art. 16-bis, comma 1, T.U. D.P.R. 917/1986) spetta per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021;
  5. a seguito della sostituzione del comma 8-bis dell’art. 119 del decreto Rilancio con l’art. 1, comma 3, lett. b), D.L. 59/2021 (convertito nella L. 101/2021) è stato previsto che:

gli interveti effettuati dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.

Per gli interventi effettuati dai condomini di cui al comma 9, lettera a), la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022”.

L’Agenzia delle Entrate evidenzia come da tale ultima modifica normativa ne consegue che per gli interventi effettuati dai condomìni di cui al comma 9, lettera a) del decreto Rilancio (cioè per i condomìni composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche) la detrazione al 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, indipendentemente se, alla data del 30 giugno 2022, abbiano effettuato o meno interventi per il 60% di quelli complessivi.

 

Sistemi di building automation

Con la Risposta in oggetto, è stato inoltre chiarito che l’installazione dei sistemi di building automation per gli impianti di condizionamento estivo, di riscaldamento invernale e di produzione di acqua calda sanitaria, è agevolata a condizione che ricorrano le condizioni previste dal decreto requisiti e nei limiti di € 15.000.

*  D.L.34/2020 convertito dalla L. 77/2020, successivamente modificato dalla L. 178/2020 e dal D.L. 59/2021 convertito dalla L. 101/2021, e dal D.L. 77/2021 convertito dalla L. 108/2021.

**  Spese da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo e in 4 quote annuali di pari importo per la parte sostenuta nell’anno 2022.

 

 

Allegato

Agenzia Entrate – Risposta n. 672/2021