Efficientamento energetico (Ecobonus)
Interventi consentiti
La detrazione fiscale del 110% si applica per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, nei seguenti casi:
a) Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo.
I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi (Cam) di cui al D.M. dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare dell’11 ottobre 2017.
Tale detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore ad € 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.
b) Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernali esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, raffrescamento o fornitura di acqua calda sanitaria:
- a condensazione (con efficienza almeno pari alla classe A prevista dal regolamento UE 811/2013), o
- a pompa di calore (inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo), o
- a microcogenerazione.
La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore ad € 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio;
c) Interventi su edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di riscaldamento, raffrescamento o fornitura di acqua calda sanitaria:
- a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi, o
- geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, o
- di microcogenerazione.
Anche in questo caso la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore ad € 30.000.
Per gli interventi di cui alle lettere b) e c), la detrazione è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
Ecobonus del 110% per gli altri interventi di efficientamento energetico
La nuova aliquota del 110% si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico (diversi dai precedenti) di cui all’art. 14 del D.L. 63/2013, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi principali di cui alle precedenti lettere a), b) o c) (ad esempio, la sostituzione di finestre e infissi o l’installazione di pannelli o schermature solari saranno detraibili al 110% solo se contestualmente si effettua l’installazione di una caldaia a condensazione o a pompa di calore o si realizza un cappotto termico).
Arriva al 110% anche la detrazione per l’installazione di colonnine elettriche negli edifici di cui all’art. 16-ter del D.L. 63/2013, qualora realizzata congiuntamente ad uno degli interventi di cui alle suddette lettere a), b) e c).
Condizioni
Per poter fruire dell’ecobonus al 110% devono essere rispettate alcune condizioni.
Gli interventi devono assicurare, nel loro complesso, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta(*), da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (APE, di cui all’art. 6 del D.lgs. 192/2005), ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.
Dovranno inoltre essere rispettate le disposizioni che verranno emanate con decreto ministeriale entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto rilancio e con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in parola.
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(*) Le classi energetiche vigenti sono dieci e vanno dalla G alla A4. Quest’ultima ha un consumo Epgl,nren inferiore o uguale a 0,40 KWh/mq/anno. La maggior parte degli edifici è in classe G, F ed E, pertanto non sarà difficile soddisfare il requisito richiesto dal D.L..