Posts by Ricci Riccardo

Sisma 2016

Nuovo Prezziario del Cratere e aumento del contributo sisma

Ordinanza n. 126 – Nuovo Prezziario Unico del Cratere 2022 e aumento del contributo sisma

“Un pacchetto di misure straordinarie che risponde in modo adeguato alla grave sofferenza delle imprese, conseguente al forte aumento dei prezzi, e torna a rendere competitiva la ricostruzione post sisma, riconoscendo un aumento del contributo pubblico, oltre che per il futuro, a tutti i lavori effettuati a partire da luglio 2021”.

Con l’Ordinanza, che è stata inviata alla Corte dei Conti e che entrerà in vigore quindi dopo il visto di legittimità, viene approvato il nuovo Prezzario Unico del Cratere 2022 e si stabilisce un aumento del costo parametrico del 25% per gli immobili produttivi e del 20% per gli immobili residenziali. Si prevedono tuttavia particolari maggiorazioni che fanno lievitare il contributo concedibile per gli edifici uni e bifamiliari isolati di un ulteriore 25%, per quelli con danni gravissimi, e del 20% per gli altri, e vengono introdotti meccanismi che portano il contributo ad aumentare, in alcuni casi, di quasi il 50%. Per gli immobili produttivi il nuovo costo parametrico viene maggiorato di un ulteriore 30% per gli edifici in cemento armato e del 40% se realizzati in acciaio.
Il Prezzario Unico 2022 ed il nuovo costo parametrico potranno essere applicati, oltre che alle nuove richieste di contributo, a quelle già presentate e non ancora approvate, ma anche a quelle
precedentemente decretate, con trattamenti differenziati tra i decreti emanati prima del 31 dicembre 2020 e quelli dal primo gennaio 2021, relativamente alle lavorazioni effettuate a partire da luglio 2021. Il costo parametrico, che di fatto rappresenta il tetto massimo al contributo concedibile, verrà d’ora in avanti aggiornato ogni sei mesi, “garantendo così – ha spiegato Legnini – che le somme messe a disposizione dallo Stato per la ricostruzione post sisma 2016 restino in linea con l’andamento reale dei costi, anche in una fase di grande volatilità come quella attuale”.

Allegato

Comunicato stampa ordinanza prezzi

Ordinanza n. 126 – revisione prezzi

 

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AdE – chiarimenti sulla scadenza condomini al 31 dicembre 2022

Condomìni da due a quattro unità immobiliari: sì al Superbonus per spese sostenute entro il 31 dicembre 2022

Agenzia delle Entrate – Risposta a interpello n. 672/2021

L’Agenzia delle Entrate, con risposta ad interpello n. 672 del 6 Ottobre 2021, ha chiarito che, per i condomìni composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, la detrazione al 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, indipendentemente se, alla data del 30 giugno 2022, abbiano effettuato o meno interventi per il 60% di quelli complessivi.

Nella Risposta l’Agenzia delle Entrate ricorda che:

  1. l’art. 119 del decreto Rilancio* disciplina la detrazione al 110% delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 a fronte di specifici interventi finalizzati all’efficienza energetica (inclusa l’installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici) nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (c.d. Superbonus);
  2. le predette disposizioni si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni per:
  • interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. Ecobonus disciplinato dall’art. 14 D.L. 63/2013 convertito dalla L. 90/2013);
  • interventi di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (c.d. Sisma bonus disciplinato dall’art. 16 D.L. 63/2013 convertito dalla L. 90/2013);
  1. le tipologie e i requisiti tecnici degli interventi oggetto di Superbonus sono indicati nell’art. 119, commi da 1 a 8, del decreto Rilancio;
  2. l’ambito soggettivo di applicazione del Superbonus è delineato nell’art. 119, commi 9 e 10, del decreto Rilancio;
  3. a seguito delle modifiche apportate al suddetto art. 119, la detrazione si applica per le spese documentare e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2022** ;
  4. per quanto riguarda l’installazione degli impianti fotovoltaici, l’art. 119, comma 5, dispone che la detrazione (di cui all’art. 16-bis, comma 1, T.U. D.P.R. 917/1986) spetta per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021;
  5. a seguito della sostituzione del comma 8-bis dell’art. 119 del decreto Rilancio con l’art. 1, comma 3, lett. b), D.L. 59/2021 (convertito nella L. 101/2021) è stato previsto che:

gli interveti effettuati dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.

Per gli interventi effettuati dai condomini di cui al comma 9, lettera a), la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022”.

L’Agenzia delle Entrate evidenzia come da tale ultima modifica normativa ne consegue che per gli interventi effettuati dai condomìni di cui al comma 9, lettera a) del decreto Rilancio (cioè per i condomìni composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche) la detrazione al 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, indipendentemente se, alla data del 30 giugno 2022, abbiano effettuato o meno interventi per il 60% di quelli complessivi.

 

Sistemi di building automation

Con la Risposta in oggetto, è stato inoltre chiarito che l’installazione dei sistemi di building automation per gli impianti di condizionamento estivo, di riscaldamento invernale e di produzione di acqua calda sanitaria, è agevolata a condizione che ricorrano le condizioni previste dal decreto requisiti e nei limiti di € 15.000.

*  D.L.34/2020 convertito dalla L. 77/2020, successivamente modificato dalla L. 178/2020 e dal D.L. 59/2021 convertito dalla L. 101/2021, e dal D.L. 77/2021 convertito dalla L. 108/2021.

**  Spese da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo e in 4 quote annuali di pari importo per la parte sostenuta nell’anno 2022.

 

 

Allegato

Agenzia Entrate – Risposta n. 672/2021

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Superbonus 110%: Area dedicata su governo.it

Attivo un sito ad hoc del Governo sul Superbonus

Dal 19 gennaio 2021 all’indirizzo http://www.governo.it/superbonus è on line un sito dedicato al Superbonus 110%, a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il Superbonus 110% è una misura di incentivazione, introdotta dal D.L. “Rilancio” 19 maggio 2020, che prevede la possibilità di effettuare i lavori a costo zero per tutti i cittadini..

Consiste in una detrazione maggiorata del 110% sulle spese sostenute per interventi di efficientamento energetico (Super Ecobonus) o per quelli di adeguamento antisismico (Super Sismabonus) sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022.

I beneficiari possono scegliere se:

utilizzare direttamente la detrazione del 110% ripartendola in 5 quote annuali (4 quote per la parte di spesa sostenuta nel 2022) di pari importo;

cedere il credito d’imposta a terzi;

esercitare l’opzione dello sconto in fattura, effettuando i lavori senza alcun costo.

L’area del sito della Presidenza del Consiglio dei ministri creata appositamente è suddivisa in box tematici, di facile ed intuitivo utilizzo, relativi a:

– requisiti di accesso;

– modalità da seguire per ottenere il Superbonus;

– agevolazioni per imprese e cittadini;

– faq, con le risposte alle domande frequenti.

 

Nel box “la guida e i documenti”, il Governo richiama:

– le norme di legge e i documenti di prassi emanati in materia;

– la guida al Superbonus dell’Agenzia delle Entrate;

– le risposte alle istanze di interpello dell’Agenzia delle Entrate;

– le Faq dell’Agenzia delle Entrate.

È inoltre presente una sezione dove poter inviare le proprie domande.

 

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Superbonus e Legge di bilancio 2021 – Novità dalla Manovra 2021

La L. 178/2020 (Legge di bilancio 2021), entrata in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2021, introduce numerose novità in materia di interventi edilizi.
Tra le altre:
– prorogata al 31 dicembre 2021 la detrazione fiscale del 50% (con limite di spesa ad € 96.000,00) per interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 16-bis dl Tiur;
– prorogata al 30 giugno 2022 (31 dicembre 2022 per gli IACP) la detrazione al 110% per gli interventi di efficienza energetica (c.d. “eco bonus”), antisismici (c.d. “sisma bonus”) e per il bonus “colonnine per la ricarica di veicoli elettrici”;
– riconoscimento della detrazione al 110% anche alle persone fisiche, non esercenti attività di impresa, arte o professione, per interventi su 2 o 4 unità immobiliari distintamente accatastate anche se possedute da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;
– opzione per la cessione del credito o per il c.d. sconto in fattura estesa al 2022;
– per l’acquisto di mobili e elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, il limite massimo di spesa viene elevato, dal 2021, ad € 16.000 e la detrazione Irpef al 50% viene prorogata al 31 dicembre 2021;
– per gli interventi antisismici di cui all’art. 16-bis, comma 1, lettera i) del Tiur, ai fini della detrazione del 50%, le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 devono riguardare interventi “le cui procedure autorizzatorie siano state avviate dopo la data di
entrata in vigore della presente disposizione (dal 1° gennaio 2017) ovvero interventi per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio”;
– la detrazione fiscale (Irpef e Ires) del 65% per interventi di riqualificazione energetica di cui all’art. 14, commi 1 e 2, del D.L. 63/2013 viene prorogata al 31 dicembre 2021;
– la detrazione fiscale del 90% (art. 1, commi 219-223, L. 160/2019) per il recupero o restauro della facciata esterna degli edifici  è prorogata al 2021.

Allegato
LEGGE N. 178 DEL 30 DICEMBRE 2020 – (Legge di Bilancio 2021)

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Superbonus 110%: chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Le risposte e i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate ai quesiti sulle detrazione al 110%

 

A seguito dell’introduzione delle detrazioni fiscali al 110% (c.d. Superbonus) previsto dall’art. 119 del D.L  n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta con numerosi chiarimenti in merito ai benefici previsti.

Alla data dell’11 gennaio 2021, alle risposte del 2020, tra cui la c.d. “Supercircolare” n. 30/E del 22 dicembre 2020, se ne sono aggiunte altre 10, nel tentativo di dipanare i dubbi sollevati da tecnici e contribuenti.

Di seguito i principali aspetti affrontati nella risposta n. 30/E del 22 dicembre 2020 e nelle risposte fornite alla data dell’11 gennaio 2021.

  • Circolare Agenzia delle Entrate n. 30/E del 22 dicembre 2020
  • Risposta Agenzia delle Entrate n. 9  del 5 gennaio 2021
  • Risposta Agenzia delle Entrate n. 10  del 5 gennaio 2021
  • Risposta Agenzia delle Entrate n. 11 del 7 gennaio 2021
  • Risposta Agenzia delle Entrate n. 12 del 7 gennaio 2021
  • Risposta Agenzia delle Entrate n. 14 del  7 gennaio 2021
  • Risposta Agenzia delle Entrate n. 15 del  7 gennaio 2021
  • Risposta Agenzia delle Entrate n. 16 del 7 gennaio 2021
  • Risposta Agenzia delle Entrate n. 17 del  7 gennaio 2021
  • Risposta Agenzia delle Entrate n. 31 dell’11 gennaio 2021
  • Risposta Agenzia delle Entrate n. 36 dell’11 gennaio 2021

Circolare n. 30/E del 22 dicembre 2020

(“Detrazione per interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico degli edifici prevista dall’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) – Risposte a quesiti.”)
Con la circolare, l’Agenzia delle Entrate offre chiarimenti in merito alle detrazioni delle spese per interventi di efficienza energetica, antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici
Viene inoltre fornito l’elenco dei documenti e delle dichiarazioni sostitutive da acquisire al momento in cui viene rilasciato il visto di conformità sulle comunicazioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.

La circolare è suddivisa nei seguenti 6 capitoli:

1) Principali novità introdotte dal decreto agosto

2) Soggetti beneficiari

3) Tipologie di immobili ammessi

4) Interventi e limiti di spesa

– Interventi trainanti

– Interventi trainati

– Installazione di sistemi solari fotovoltaici

– Limiti di spesa agevolabili

– Casi particolari

5) Opzione per cessione e sconto in fattura

– Casi specifici

– Rilascio attestazioni e asseverazioni

– Adempimenti

6) Visto di conformità

– Soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità – dipendenti di società di servizi

– Soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità – caf imprese e caf dipendenti

– Trasmissione telematica della comunicazione

– Polizza di assicurazione RC per il rilascio di attestazioni e asseverazioni

– Misura della sanzione prevista per il rilascio infedele del visto di conformità

– Apposizione del visto di conformità, attività di assistenza e fatturazione del servizio reso

– Visto di conformità su distinti modelli

– Controlli ai fini del visto di conformità

Si evidenziano i seguenti aspetti

Soggetti beneficiari
Possono fruire del Superbonus anche i titolari dell’impresa agricola, gli altri soggetti (affittuari, conduttori, ecc.), i soci, amministratori di società semplici agricole (persone fisiche) di cui all’art. 9 del D.L. n. 557/1993, a condizione che gli interventi siano effettuati su fabbricati rurali ad uso abitativo e, pertanto, diversi dagli immobili rurali “strumentali” necessari allo svolgimento dell’attività agricola.
Le ONLUS, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale possono fruire dell’agevolazione senza alcuna limitazione relativamente alla tipologia di immobili oggetto dell’intervento. Il superbonus spetta per tutti gli interventi trainati e trainanti, indipendentemente dalla categoria catastale e dalla destinazione dell’immobile. Per tali soggetti non opera neanche la limitazione delle due unità immobiliari.

Per le persone fisiche è confermata l’esclusione per gli interventi dalle stesse effettuati sugli immobili non residenziali anche se posseduti da soggetti che non svolgono attività di impresa, arti o professioni.

Il Superbonus spetta ai contribuenti persone fisiche che svolgono attività di impresa o arti e professioni, qualora le spese sostenute abbiano ad oggetto interventi effettuati su immobili appartenenti all’ambito “privatistico” e, dunque:

– diversi da quelli strumentali, alle predette attività di impresa o arti e professioni;

– dalle unità immobiliari che costituiscono l’oggetto della propria attività;

– dai beni patrimoniali appartenenti all’impresa.

Tipologie di immobili ammessi

Possono essere ammessi alla detrazione del 110%, sia per “ecobonus” che “sismabonus”, anche le spese sostenute per interventi realizzati su immobili classificati nella categoria catastale F/2 (“unità collabenti”) (in quanto, pur trattandosi di una categoria riferita a fabbricati totalmente o parzialmente inagibili e non produttivi di reddito, gli stessi possono essere considerati come edifici esistenti, trattandosi di manufatti già costruiti e individuati catastalmente) a condizione che al termine dei lavori l’immobile rientri in una delle categorie catastali ammesse al beneficio (immobili residenziali diversi da A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze).

Nella circolare n. 24/E del 2020 è stato precisato che una unità immobiliare può ritenersi «funzionalmente indipendente» qualora sia dotata di installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per l’acqua, per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento di proprietà esclusiva. La predetta elencazione può considerarsi tassativa e non esemplificativa. Pertanto, gli impianti non espressamente individuati nel predetto decreto – come le fognature e i sistemi di depurazione – non rilevano ai fini della verifica dell’autonomia funzionale dell’immobile.

Sì agli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio, anche se l’intervento è realizzato su uno solo degli edifici che compongono il condominio, a condizione che siano rispettati i requisiti dell’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda e del miglioramento di due classi energetiche, anche congiuntamente agli altri interventi di efficientamento energetico, certificati dai previsti A.P.E. ante e post intervento.

L’installazione di impianti fotovoltaici può essere agevolata se è effettuata sulle parti comuni di un edificio in condominio, sulle singole unità immobiliari che fanno parte del condominio medesimo, su edifici unifamiliari e su unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo dall’esterno. Il Superbonus spetta anche nel caso in cui l’installazione sia effettuata in un’area pertinenziale dell’edificio in condominio, ad esempio, sulle pensiline di un parcheggio aperto.

La sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale centralizzato che non è al servizio di tutte le unità immobiliari presenti nell’edificio in condominio può essere considerato intervento trainante ai sensi del comma 1 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio per tutte le unità immobiliari che costituiscono l’edificio oggetto di intervento.

In caso di intervento sull’impianto termico centralizzato, concorrono alla determinazione della spesa massima ammissibile anche le pertinenze non servite dall’impianto termico.

Allegato
Circolare n. 30 del 22 dicembre 2020

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Risposta n. 9 del 5 gennaio 2021

(Superbonus – villetta a schiera inserita nel contesto di un residence ed a cui si accede da un passo carraio privato comune a più abitazioni – Articolo 119 e 121 del D.L.  34/2020 (Decreto Rilancio)

Con la risposta n. 5 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sull’applicabilità del Superbonus alle villette a schiera inserite in un residence e a cui si accede da un passo carraio privato comune a più abitazioni.
La risposta fornita risulta positiva poiché le villette a schiera, come riferite dall’istante, risultano “funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi”.
L’Agenzia delle Entrate ricorda, infatti, che in sede di conversione del D.L. 104/2020 all’art. 119 è stato inserito il comma 1-bis ai sensi del quale «..per “accesso autonomo dall’esterno” si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva».
Pertanto, si può parlare di «accesso autonomo dall’esterno» qualora, ad esempio:
– all’immobile si accede direttamente da strada  (pubblica, privata o in multiproprietà) o da passaggio (cortile, giardino) comune ad altri immobili che affaccia su strada oppure da terreno di utilizzo comune, ma non esclusivo (ad esempio i pascoli), non essendo rilevante la proprietà pubblica o privata e/o esclusiva del possessore dell’unità immobiliare all’accesso in questione;
– all’immobile si accede da strada privata di altra proprietà gravata da servitù di passaggio a servizio dell’immobile.
Nel caso di una “villetta a schiera” si ha «accesso autonomo dall’esterno» qualora, ad esempio:
– la stessa sia situata in un comprensorio o in un parco di comproprietà con altri soggetti o alla stessa si accede dall’area di corte di proprietà comune usata anche per i posti auto;
– il cortile o il giardino su cui si affacciano gli ingressi indipendenti siano di proprietà esclusiva, anche se indivisa, dei proprietari delle singole unità immobiliari.

Pertanto, nel caso di specie di villetta a schiera inserita in un residence, disponendo la stessa di un accesso autonomo dall’esterno, comune ad altri immobili, si ritiene che, in presenza di tutti gli altri presupposti previsti dalla citata normativa di riferimento, possa accedere al Superbonus

Allegato

Risposta n. 9 del 5 gennaio 2021

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Risposta n. 10 del 5 gennaio 2021

(Superbonus – Unità immobiliare funzionalmente indipendente e limiti di spesa applicabili – Articolo 119 e 121 del D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio).
Nel caso oggetto della risposta n. 5, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alle unità funzionalmente indipendenti e ai limiti di spesa applicabili per poter accedere al Superbonus 110%.

L’Istante dichiara di essere proprietario di 2 unità immobiliari, e relative pertinenze, facenti parte di un unico edificio, distintamente accatastate (categoria catastale A/3):

– la prima unità immobiliare è adibita ad abitazione principale e si sviluppa su due piani (piano terra e piano strada), e al piano terra, pertinenziali alla stessa, vi sono, una autorimessa (C/6) e una cantina (C/2);

– la seconda unità immobiliare, ad uso civile abitazione, si sviluppa su un solo piano (primo piano).

L’istante precisa che trattasi di unità funzionalmente indipendenti poiché dotate ciascuna di un proprio impianto per l’acqua, per l’energia elettrica e di impianto di riscaldamento e dispongono di un accesso dalla strada indipendente: uno a servizio dell’abitazione principale (con accesso dal piano terra) e l’altro a servizio dell’abitazione a disposizione (con accesso dal piano strada). Entrambe hanno un proprio numero civico.

Su ciascuna unità abitativa intende eseguire i seguenti interventi:

– rifacimento della copertura dell’edificio (tetto), nel rispetto della normativa antisismica;

– posa del cappotto termico;

– sostituzione degli infissi e delle chiusure oscuranti;

– sostituzione dell’impianto termico di pertinenza esclusiva di ciascuna unità abitativa;

– installazione di un impianto fotovoltaico e relativo sistema di accumulo;

– installazione di una infrastruttura per la ricarica di veicoli elettrici.

Quindi chiede se può usufruire del Superbonus 110% e quali siano i limiti di spesa.
Quanto alla possibilità di accedere al Superbonus viene risposto che “… Nel rispetto di ogni altra condizione richiesta dalla normativa, ferma restando l’effettuazione di ogni adempimento richiesto … e nel presupposto che le unità immobiliari su cui effettuare gli interventi siano funzionalmente indipendenti nei termini sopra descritti, si ritiene che l’istante possa accedere al Superbonus con riferimento alle descritte unità immobiliari ad uso residenziale”.
Quanto ai limiti di spesa ammessi al Superbonus, l’Agenzia delle Entrate specifica che l’ammontare massimo di spesa ammessa alla detrazione va riferito a ciascuna unità abitativa funzionalmente indipendente nella misura di:
euro 50.000 per gli interventi di riqualificazione energetica di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro della unità abitativa;
euro 30.000 per la sostituzione dell’impianto di climatizzazione;
euro 96.000 per gli interventi antisismici per la messa in sicurezza statica delle parti strutturali dell’edificio, ivi compresi quelli da eseguirsi sul “tetto”;
euro 54.545,45 per l’acquisto e la posa in opera di infissi e schermature solari;
euro 48.000 per l’istallazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo;
euro 3.000 per l’istallazione infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.

Allegato

Risposta n. 10 del 5 gennaio 2021

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Risposta n. 11 del 7 gennaio 2021

(Superbonus – Interventi di riduzione del rischio sismico di un edificio demolito e ricostruito con aumento volumetrico- Opzione per la cessione dello sconto in luogo delle detrazioni – Articolo 119, comma 4, e articolo 121del D.L. 34/2020 c.d. Decreto Rilancio).

Nel quesito, oggetto della risposta, l’istante dichiara che intende demolire e ricostruire la propria abitazione, in classe energetica G e, per rispettare le distanze dai confini e sfruttare la bioclimatica, l’unità immobiliare sarà spostata di sedime e presenterà una volumetria maggiore, per adeguamento antisismico ed esigenze personali (precisa che “il piano casa del Comune prevede fino al raddoppio della cubatura edificabile per case costruite in classe energetica A4).

La domanda è se possa fruire “dell’ecobonus 110%, del sismabonus e delle detrazioni fiscali del bonus casa per ristrutturazione edilizia”.

Nella risposta si precisa che laddove l’intervento di demolizione e ricostruzione in oggetto rientri tra quelli di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 3, comma 1, lettera d), del D.P.R. n. 380/2001, come risultante dal titolo amministrativo, e vengano effettuati interventi rientranti nel Superbonus o di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis del TUIR, l’Istante potrà fruire delle agevolazioni, nel rispetto di ogni altra condizione richiesta dalla normativa e fermo restando l’effettuazione di ogni adempimento richiesto.

L’agevolazione, quindi, spetta anche a fronte di interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia” ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia“.

Infatti, a seguito delle modifiche apportate dall’art. 10,comma 1, lettera b, n. 2 D.L. 76/2020, (cd. decreto “Semplificazione”) rientrano tra gli interventi di ristrutturazione edilizia «gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico. L’intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana (…)».

La relazione illustrativa al decreto evidenzia inoltre che «gli interventi di ristrutturazione ricostruttiva possono prevedere che l’edificio da riedificare presenti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche differenti rispetto a quello originario. Inoltre, allo scopo di coordinare l’attuale definizione della ristrutturazione ricostruttiva con le norme già presenti in altre discipline incidenti sull’attività edilizia, si precisa che il medesimo edificio può presentare quegli incrementi volumetrici necessari, oltre che per l’adeguamento alla normativa antisismica (già previsto dall’art. 3, comma 1, lettera d), del DPR n. 380/2001), anche per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico. L’intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. È evidente l’obiettivo della norma di evitare che la previsione nei piani di rigenerazione urbana di incentivi volumetrici in caso di interventi di demolizione e ricostruzione porti, in realtà, a qualificare l’intervento come una nuova costruzione soggetta ad un differente regime giuridico (in termini di titolo edilizio richiesto, onerosità dello stesso, disposizioni generali applicabili, ecc.)».

Allegato
Risposta n. 11 del 7 gennaio 2021

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Risposta n. 12 del 7 gennaio 2021

(Superbonus – Interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico di un edificio con ampliamento: detraibilità delle spese riferibili alla parte esistente – Articolo 119, commi 1 e 4, e articolo 121 D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio).

Con la risposta a interpello n. 12 del 7 gennaio 2021, l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata in merito al Superbonus, agli interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico di un edificio con ampliamento, specificando quanto segue.

Non è possibile fruire del Superbonus in caso di intervento di ristrutturazione iniziato nel 2009 in assenza di asseverazione delle classi di rischio.

Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 9 gennaio 2020 n. 24, precisa, infatti, che «…il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e l’asseverazione devono essere allegati alla Segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico competente, per i successivi adempimenti, tempestivamente e comunque prima dell’inizio dei lavori».
<L’articolo 16-bis, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi(TUIR) di cui al d.P.R. 23 dicembre 1986, n. 917 prevede la possibilità di detrarre dall’IRPEF il 36% delle spese documentate, fino ad un ammontare massimo di € 48.000 per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui alle lettere b),c) e d) dell’art. 3 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia edilizia).
Per effetto delle modifiche apportate dall’art. 1, comma 175, lettera b), n. 1), L. 160/2019, all’art. 16, comma 1, del D.L. 63/2013, l’agevolazione spetta nella maggiore misura del 50% e con il limite di spesa di € 96.000 per unità immobiliare per le spese sostenute tra il 26 giugno 2012 ed il 31 dicembre 2020.
Tale detrazione spetta per interventi eseguiti su singole unità immobiliari residenziali, di qualsiasi categoria catastale (anche rurali e sulle loro pertinenze), accatastate o in via di accatastamento. Gli interventi devono essere eseguiti su edifici esistenti e non devono realizzare una nuova costruzione (eccezione per la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali), come da titolo amministrativo che autorizza i lavori.
Quando la ristrutturazione avviene senza demolizione dell’edificio esistente e con ampliamento, la detrazione compete solo per le spese riferibili alla parte esistente e non per la “nuova costruzione” (in caso di ristrutturazione con ampliamento di un box pertinenziale la detrazione spetta anche per le spese relative all’ampliamento a condizione che lo stesso sia funzionale alla creazione di un nuovo posto auto).
Pertanto, nel caso in oggetto, poiché gli interventi ( inquadrabili nella categoria della”ristrutturazione edilizia”) sono di ristrutturazione con ampliamento, l’Istante ha diritto alle detrazioni previste dall’articolo 16-bis del TUIR (attualmente disciplinate dall’articolo16 del D.L. 63/2013) solo per le spese riferibili alla parte esistente. 
L’art. 119 del D.L. 34/2020 (decreto Rilancio), convertito, con modificazione, dalla L. 77/2020, ha introdotto nuove disposizioni che disciplinano la detrazione 110% delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 a fronte di specifici interventi finalizzati alla efficienza energetica (ivi inclusa la installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici) nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (cd. Superbonus).
Sotto il profilo oggettivo, il Superbonus spetta a fronte di spese relative a specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e alla adozione di misure antisismiche degli edifici (cd. interventi “trainanti”) nonché ad ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi (cd. interventi “trainati”).
In entrambi i casi, gli interventi devono essere realizzati:
– su parti comuni di edifici residenziali in “condominio” (sia trainanti, sia trainati);
– su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
– su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
– su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio (solo trainati).

Allegato
Risposta n. 12 del 7 gennaio 2021

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Risposta n. 14 del 7 gennaio 2021

(Superbonus – Enti non commerciali – Opzione per la cessione o lo sconto in luogo delle detrazioni – Articolo 119 e 121 del decreto L.34/2020 c.d. Decreto Rilancio)

L’articolo 119 del D.L. 34/2020 (decreto Rilancio), convertito, con modificazione, dalla L. 77/2020, ha introdotto disposizioni che disciplinano la detrazione del 110% delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al31 dicembre 2021 a fronte di specifici interventi finalizzati alla efficienza energetica nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (cd. Superbonus).

Le nuove disposizioni si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (cd. ecobonus) nonché per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (cd. sismabonus), attualmente disciplinate, dal D.L. 63/2013, convertito dalla L. 90/2013.

Nella circolare n. 24/E del 2020 viene precisato che, ai sensi dell’art. 119 del decreto Rilancio, il Superbonus spetta a fronte di taluni specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica degli edifici (cd. interventi “trainanti”), nonché ad ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi (cd. interventi “trainati”) realizzati su:

– parti comuni di edifici residenziali in “condominio” (sia trainanti, sia trainati);

– singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in ondominio (solo trainati);

– edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);

– unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati).

Le agevolazioni non si applicano alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

La circolare n. 24/E del 2020 definisce come “trainanti o principali” gli interventi:

– di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo o dell’unità immobiliare funzionalmente indipendente e che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno, sita all’interno di edifici plurifamiliari;

– di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianticentralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici, o con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari funzionalmente indipendenti e che dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari;

– antisismici e di riduzione del rischio sismico di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013 (cd. “sismabonus”).

Gli interventi “trainati”, invece, comprendono:

– tutti gli interventi di efficientamento energetico indicati nell’articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013 (cd. “ecobonus“), effettuati congiuntamente agli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti, relativamente ai quali il Superbonus spetta nei limiti di detrazione o di spesa previsti da tale articolo per ciascun intervento;

– l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con il Superbonus, effettuata congiuntamente agli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti nonché ad interventi antisismici e di riduzione del rischio sismico;

– l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici dicui all’articolo 16-ter del citato decreto-legge n. 63 del 2013, effettuata congiuntamente agli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti.

Con riferimento alla condizione che gli interventi “trainati” siano effettuati congiuntamente agli interventi “trainanti”, nella circolare n. 24/E del 2020 è stato precisato che tale condizione si considera soddisfatta se “le date delle spese sostenute per gli interventi trainati, sono ricomprese nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti“. Ciò implica che, ai fini dell’applicazione del Superbonus, le spese sostenute per gli interventi “trainanti”devono essere effettuate nell’arco temporale di vigenza dell’agevolazione, mentre le spese per gli interventi “trainati” devono essere sostenute nel periodo di vigenza dell’agevolazione e nell’intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi “trainanti”.

Con riferimento ai soggetti ammessi al Superbonus, l’agevolazione si applica, ai sensi dell’art. 119, comma 9, lettera d-bis) decreto Rilancio,  anche agli interventi effettuati dalle ONLUS, dalle organizzazioni di volontariato (OdV), dalle associazioni di promozione sociale(APS)

La norma non indica espressamente tra i soggetti beneficiari del Superbonus gli enti religiosi, i quali, pertanto, potranno fruire del Superbonus se rientrano anche tra i soggetti di cui alla lettera d-bis) del comma 9, art, 119 decreto Rilancio. Diversamente, tali enti potranno beneficiare del Superbonus solo per le spese sostenute per interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici in condominio, qualora partecipino alla ripartizione delle spese in qualità di condomino.

Con riferimento alla possibilità di avvalersi delle opzioni disciplinate dal citato articolo 121 del decreto Rilancio per le spese sostenute per interventi diversi dal Superbonus, come chiarito anche dalla circolare n. 24\E del 2020, l’opzione può essere esercitata relativamente alle detrazioni spettanti per le spese per gli interventi di:

– recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del TUIR (interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari nonché dei precedenti interventi e di quelli di manutenzione ordinaria effettuati sulle parti comuni degli edifici);

– efficienza energetica di cui all’art. 14 del D.L. 63/2013 (es.: interventi di sostituzione degli impianti di riscaldamento o delle finestre comprensive di infissi, gli interventi sulle strutture o sull’involucro degli edifici, e quelli finalizzati congiuntamente anche alla riduzione del rischio sismico (ecobonus), compresi quelli che danno diritto al Superbonus);

– adozione di misure antisismiche di cui all’art. 16 D.L. 63/2013 (sismabonus), compresi quelli che danno diritto al Superbonus. L’opzione può essere esercitata anche con riferimento alla detrazione spettante per l’acquisto delle “case antisismiche”;

– recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, per i quali spetta il cd. bonus facciate introdotto dalla legge di Bilancio 2020.

Con riferimento agli interventi di cui all’art 16-bis del TUIR, comma 1lett. a) e b), la detrazione spetta ai contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche che in base a un titolo valido possiedono o detengono immobili residenziali di qualsiasi categoria catastale e relative pertinenze, situati nel territorio dello Stato. Pertanto, le richiamate disposizioni non si applicano agli enti non commerciali.

Gli enti non commerciali possono accedere alle detrazioni previste per gli interventi di efficienza energetica di cui all’art. 14 del D.L. 63/2013 (ecobonus), antisismici di cui all’art. 16 del medesimo decreto legge (sismabonus), di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti di cui art. 1, comma 219 e 220, della L. 160/2019.

Pertanto, nel presupposto che la Parrocchia sia in possesso di tutti i requisiti e siano rispettate tutte condizioni previste per accedere alle agevolazioni sopra richiamate (ad esclusione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis del Tuir), l’istante potrà beneficiare delle opzioni previste dall’art. 121, comma 2, decreto Rilancio.

Allegato

Risposta n. 14 del 7 gennaio 2021

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Risposta n. 15 del 7 gennaio 2021

(Situazione esistente all’inizio dei lavori – articolo 119 e 121 D.L. 34/2020 c.d. Decreto Rilancio)

Con la risposta n. 15, l’Agenzia delle Entrate precisa che – sotto il profilo oggettivo, con riferimento alle detrazioni spettanti per le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per interventi finalizzati al risparmio energetico – nel caso in cui i predetti interventi comportino l’accorpamento di più unità abitative o la suddivisione in più immobili di un’unica unità abitativa, per l’individuazione del limite di spesa, vanno considerate le unità immobiliari censite in Catasto all’inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori.

In sostanza, per l’applicazione delle detrazioni, nelle predette ipotesi di accorpamento di più unità abitative, va considerata la situazione esistente all’inizio dei lavori e non quella risultante dagli stessi.

Ne consegue che non si può accedere al Superbonus  qualora la configurazione iniziale dell’immobile non appare riconducibile né al concetto di condominio, né a quello di edificio residenziale unifamiliare o di unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti.

Resta fermo che sarà comunque possibile fruire delle detrazioni ordinariamente previste per gli interventi di riqualificazione energetica o di recupero del patrimonio edilizio di cui agli articoli 14 e 16 del D.L. 63/2013.

Allegato

Risposta n. 15 del 7 gennaio 2021
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Risposta n. 16 del 7 gennaio 2021

(Unità immobiliare “funzionalmente indipendente” e con “accesso autonomo dall’esterno” – Articolo 119 e 121 D.L. 34/2020 c.d. Decreto Rilancio)

Nella risposta, l’Agenzia delle Entrate specifica che le «unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno, site all’interno di edifici plurifamiliari», alle quali la norma fa riferimento, vanno individuate verificando la contestuale sussistenza del requisito della «indipendenza funzionale» e dell’«accesso autonomo dall’esterno», a nulla rilevando che l’edificio plurifamiliare di cui tali unità immobiliari fanno parte sia costituito o meno in condominio.
Pertanto – nel presupposto che l’unità immobiliare in questione sia”funzionalmente indipendente” e disponga di un “accesso autonomo dall’esterno – può accedere al Superbonus l’edificio, di proprietà di un soggetto, composto da due corpi affiancati di cui uno ospita l’unità immobiliare residenziale dove insisteranno gli interventi di risparmio energetico, mentre l’atro corpo ospita due unità immobiliari (ad uso abitativo)concesse in uso a terzi.
Nella risposta, si rileva, infine, che una persona fisica che detiene l’unità immobiliare in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, può fruire del Superbonus , nel rispetto di ogni altro requisito richiesto dalle norme agevolative, a prescindere dal fatto che il proprietario dell’immobile abbia o meno fruito del Superbonus per interventi effettuati su altre due unità immobiliari.

Allegato

Risposta n. 16 del 7 gennaio 2021
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Risposta n. 17 del 7 gennaio 2021

(Interventi antisismici di demolizione e ricostruzione realizzati su immobili censiti al catasto fabbricati C/2 e F/2 Articolo 119 D.L. 34/2020 c.d. Decreto Rilancio)

In caso di intervento di demolizione e ricostruzione realizzato su immobili iscritti al Catasto  Fabbricati C/2 e parte F/2  (che solo al termine dei lavori diverrà edificio residenziale di categoria A/3), l’Agenzia delle Entrate precisa che l’Istante può fruire del Superbonus per interventi antisismici, nel rispetto di ogni altra condizione e adempimento richiesta dalla normativa, laddove l’intervento di demolizione e ricostruzione rientri tra quelli di ristrutturazione edilizia(*) di cui all’ art. 3, comma 1, lettera d), del D.P.R. n. 380/2001 e tale circostanza risulti dal titolo amministrativo.

Quindi, le detrazioni spettano anche per le spese sostenute per interventi realizzati su immobili classificati nella categoria catastale F/2 (“unità collabenti”) in quanto, pur trattandosi di una categoria riferita a fabbricati totalmente o parzialmente inagibili e non produttivi di reddito, gli stessi possono essere considerati come edifici esistenti, trattandosi di manufatti già costruiti e individuati catastalmente.

(*) A seguito delle modifiche apportate dall’art. 10,comma 1, lettera b, n. 2 D.L. 76/2020 (cd. decreto”Semplificazione”) rientrano tra gli interventi di ristrutturazione edilizia «gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico. L’intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana».

Allegato

Risposta n. 17 del 7 gennaio 2021

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Risposta n. 31 dell’11 gennaio 2021

(Art. 16, comma 1 septies del D.L. 4 giugno 2013 n. 63. Sisma bonus acquisti case antisismiche)

L’art. 16, comma 1-septies, D.L.  63/2013, nella versione attualmente vigente, prevede che per gli  interventi di riduzione del rischio sismico, di cui al comma1-quater, ammessi al cd. Sismabonus (tra i quali rientrano anche quelli realizzati dalle imprese costruttrici che poi vendono le unità immobiliari), la detrazione, a partire dal 1° gennaio 2017, riguarda le spese sostenute per interventi le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo tale data, restando esclusi quelli realizzati a seguito di procedure avviate in precedenza.
La società istante chiede chiarimenti per il caso in cui il permesso di costruire sia stato originariamente richiesto in data antecedente al 1° gennaio 2017, ma, dopo tale data, ne sia stata richiesta la voltura a favore del nuovo proprietario, ed il permesso sia stato poi concesso a quest’ultimo.
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 31, ritiene che gli acquirenti delle unità immobiliari non possano fruire della detrazione di cui all’art. 16 D.L. 63/2013 poiché non sussiste il requisito dell’inizio delle «procedure autorizzatorie» prima del 1° gennaio 2017 dal momento che dalla documentazione, prodotta dall’Istante, non emerge alcun atto dell’Ufficio tecnico del Comune che attesti una successiva data di inizio del procedimento autorizzatorio e la “voltura del titolo autorizzativo” non rappresenta l’avvio di una nuova procedura (bensì un mero subentro nel procedimento di rilascio del permesso a costruire avviato a suo tempo dalla società venditrice).
Allegato

Risposta n. 31 del 11 gennaio 2021

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Risposta n. 36 dell’11 gennaio 2021

(Articolo 14, commi 1, 2, 2-bis e 2-quater, 2-quater.1 e articolo 16, commi da 1-bis a 1- sexies del D.L. n. 63 del 4 giugno 2013. Detrazioni riqualificazione patrimonio immobiliare)

L’Agenzia delle Entrate – dopo aver evidenziato che la circolare del 31 maggio 2019 n. 13/E (in conformità con la circolare n. 7/E del 2018) ha ribadito che a partire dal 1° gennaio2017 la fruizione delle detrazioni in esame riguarda le spese sostenute per interventi le cui procedute autorizzatorie sono iniziate dopo tale data – afferma che l’istante non può fruire del Sismabonus o dell’ecosismabonus  poiché ha iniziato le procedure autorizzative prima del 1° gennaio 2017 e la SCIA è stata presentata in variante in corso d’opera, ad integrazione, in conseguenza dell’inserimento del Comune tra le zone agevolabili per interventi antisismici.
Tale conclusione, si legge nella risposta, non ha validità “qualora la dichiarazione dell’istante – in merito alla circostanza che gli interventi di riduzione del rischio sismico non erano previsti nel progetto (pertanto non erano stati oggetto di alcuna autorizzazione in sede di istruttoria del permesso di costruire) e che solo successivamente (poiché divenuti obbligatori a seguito dell’adeguamento della disciplina urbanistica) sono stati preventivati e rientrano tra le opere soggette alla SCIA – possa essere documentata a seguito di un parere dell’Ufficio tecnico del Comune che attesti una diversa e successiva (rispetto all’originario titolo abilitativo urbanistico) data di inizio del procedimento autorizzatorio (successiva al 1°gennaio 2017) ovvero in presenza dell’avvio di una nuova procedura”.

Allegato

Risposta n. 36 del 11 gennaio 2021

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Superbonus 110%: serve un testo unico

I Commercialisti chiedono una sistemazione della disciplina delle detrazioni “edilizie”

Serve un intervento di riordino della disciplina delle detrazioni “edilizie”, una sistemazione dei profili disciplinari comuni alle diverse agevolazioni, così da ridurre la complessità, reale e percepita, che discende da una loro trattazione disorganica e separata caso per caso.
È questa la proposta avanzata dal CNDCEC nel corso dell’audizione sul superbonus al 110% presso la Commissione bicamerale di vigilanza sull’Anagrafe tributaria.
“Il primo e più importante intervento di cui si ravvisa da tempo l’esigenza, ma che, con l’ulteriore potenziamento della disciplina delle detrazioni “edilizie” a cura degli articoli 119 e 121 del Decreto Rilancio, palesa ancor più la propria indifferibilità, è quello di una sistematizzazione della disciplina”.
Quelle “edilizie”, si sottolinea, rappresentano una “famiglia di detrazioni” che, anche dal punto di vista del bilancio dello Stato, valgono un impegno annuo di 10 miliardi di euro.
“Se non risultasse possibile accorpare le diverse discipline in un “testo unico normativo”, in ragione del fatto che si tratta per lo più di norme transitorie aventi un orizzonte temporale limitato che viene di volta in volta prorogato” ha sottolineato Postal “sarebbe quanto meno opportuno venire incontro agli operatori e ai contribuenti predisponendo e mantenendo aggiornato un “testo unico delle interpretazioni”.
I commercialisti, pur riconoscendo l’utilità delle “Guide” dedicate alle singole detrazioni “edilizie” prodotte dall’Agenzia delle Entrate, osservano come queste risultino spesso superate da successivi chiarimenti di prassi resi in forma di risposte ad interpello.
Risulta, di contro, necessaria una circolare annuale specifica nella quale, oltre a fornire tutte le indicazioni di prassi, si cerchi anche di sistematizzare i profili disciplinari.

Proroga del Superbonus e delle opzioni

Da ultimo, il CNDCEC chiede una proroga, almeno fino al 31 dicembre 2024, del termine finale fino a decorrenza del quale le spese sostenute per interventi agevolati possono beneficiare del superbonus al 110%.
Le grandi potenzialità ed il grande interesse suscitato dalla nuova agevolazione rendono del tutto irrealistica una sua adeguata utilizzazione nel ristretto arco temporale che va fino al prossimo 31 dicembre 2021.

Allegato
Superbonus al 110% – Audizione del CNDCEC – 4 Novembre 2020

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Superbonus 110%: è operativo il sito ENEA

Attivo il portale ENEA per accedere alle detrazioni fiscali

Dal 27 ottobre 2020 sul portale ENEA (detrazionifiscali.enea.it) è possibile compilare e protocollare anche le asseverazioni e i documenti previsti dalla normativa sul Superbonus 110% (art. 119 L.77/2020 e Decreto asseverazioni 6 Agosto 2020), secondo i modelli previsti dal decreto Asseverazioni e previa registrazione da parte del tecnico abilitato.
Da tale data decorrono quindi i 90 giorni entro i quali si devono caricare i documenti sui lavori conclusi prima della data della messa online del nuovo portale.
Per comunicare all’Agenzia delle Entrate l’eventuale cessione del credito, relativa ai lavori per le spese sostenute nel 2020, c’è tempo fino al 16 marzo 2021.
Nel caso di fruizione diretta del superbonus l’asseverazione sarà essenziale a chiudere la pratica.
Nel caso di cessione del credito, sarà prima necessario ottenere il visto di conformità.

Sito ENEA – Nuove sezioni
Nel sito ENEA sono presenti tre nuove sezioni:
Bonus Casa – Per il caricamento, modifica e consultazione delle schede descrittive degli interventi di efficienza energetica e utilizzo delle fonti rinnovabili di energia che usufruiscono delle detrazioni fiscali del 50% ex art. 16 bis del DPR 917/86;

Ecobonus – Per il caricamento, modifica e consultazione delle schede descrittive degli interventi di efficienza energetica e utilizzo delle fonti rinnovabili di energia che usufruiscono delle detrazioni fiscali ex legge 296/2006 e art. 14 D.L. 63/2013 (detrazioni dal 50% all’85%) e Bonus facciate (90%)

Super Ecobonus 110% – Per il caricamento, la modifica e la consultazione delle asseverazioni e delle schede descrittive degli interventi di efficienza energetica e utilizzo delle fonti rinnovabili di energia che usufruiscono delle detrazioni fiscali Super Ecobonus (detrazione del 110%).

Per accedere alle detrazioni fiscali per ECOBONUS, BONUS FACCIATE E BONUS CASA è necessario inviare all’ENEA i seguenti dati sugli interventi effettuati:
• i dati relativi alle riqualificazioni energetiche del patrimonio edilizio esistente (incentivi del 50%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85%) e i dati per il “bonus facciate” (incentivi del 90%) devono essere inseriti cliccando sulla sezione ECOBONUS;
• i dati per gli interventi di risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili che usufruiscono del bonus casa, ovvero delle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie devono essere inseriti cliccando sulla sezione BONUS CASA.

Servizio di Consulenza
È stato costituito anche un Servizio di Consulenza, a cura di un apposito Gruppo di lavoro ENEA, cui potersi rivolgere per quesiti di natura tecnica e procedurale. Detto Gruppo si occupa anche dei meccanismi di sostegno e degli aspetti normativi e regolatori.
I quesiti possono essere inviati il lunedì e il mercoledì, dalle ore 12 alle ore 15, cliccando sui link che compaiono alla pagina: https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/contatti/quesiti-di-natura-tecnico-procedurale.html

Allegati
Ministero dello sviluppo economico – Decreto 6 agosto 2020 G.U. (Requisiti asseverazioni per detrazioni fiscali)
Decreto-Legge 19 maggio 2020 n. 34 (Testo coordinato Legge 17 luglio 2020 n. 77)

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Superbonus 110%. FAQ condivise dal MISE e dall’Agenzia delle Entrate

ENEA pubblica le faq aggiornate ad Ottobre 2020

Pubblicate sul sito Enea le Faq relative al Superbonus 110% aggiornate ad Ottobre 2020 e condivise dal Ministero dello Sviluppo Economico e dall’Agenzia delle Entrate.
https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/superbonus/superbonus-2.html

Allegati
ENEA, Ministero dello Sviluppo Economico, Agenzia delle Entrate – FAQ superbonus 110% Ottobre 2020

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Superbonus:
Check list

Dai Commercialisti le indicazioni sulle Check list per il visto di conformità.

Il 21 ottobre il CNDCE (Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili) e la FNC (Fondazione Nazionale dei Commercialisti) hanno pubblicato il documento “Superbonus del 110%: le check list per il visto di conformità sugli interventi per l’efficienza energetica e la riduzione del rischio sismico”.
Il documento contiene un quadro dei controlli che i soggetti abilitati sono chiamati ad effettuare ai fini di un corretto rilascio del visto di conformità.
Il Decreto Rilancio (D.L. 34/2020) infatti ha previsto:
all’art. 119: l’incremento al 110% dell’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per specifici interventi di efficientamento energetico o di riduzione del rischio sismico.(Per usufruire della detrazione, il contribuente deve aver eseguito gli adempimenti normativamente previsti ed essere in possesso della relativa documentazione);
all’art. 121: la possibilità, per gli interventi elencati nel comma 2 (ivi compresi quelli che danno diritto al Superbonus), di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi (c.d. sconto in fattura) o, in alternativa, per la cessione a soggetti terzi (compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari) del credito corrispondente.
Per gli interventi che danno diritto al “Superbonus”, in caso di esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, il legislatore richiede, in aggiunta agli adempimenti ordinariamente previsti, l’apposizione del visto di conformità (ai sensi dell’art. 35 d.lgs. 241/1997) su un’apposita comunicazione da inoltrare all’Agenzia delle Entrate che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta.
Detto visto può essere rilasciato solo dai soggetti abilitati (tra gli altri: commercialisti e consulenti del lavoro abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni).

Il documento in parola fornisce 2 check list dei controlli che i soggetti abilitati sono chiamati ad effettuare ai fini di una corretta apposizione del visto di conformità sull’apposita comunicazione da inoltrare all’Agenzia delle Entrate per attestare la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione, nei casi di opzione per la cessione del credito d’imposta o per lo sconto in fattura, in alternativa alla fruizione diretta della detrazione.

Allegati

Check list 110 ecobonus e sismabonus
File editabile Check list 110 ecobonus
File editabile Check list 110 sismabonus

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Superbonus 110%. Chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

Agenzia delle Entrate: dettagli per l’operatività della detrazione al 110%

Dopo i decreti attuativi del MiSE (D.M. Asseverazione e D.M. Requisiti), l’Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori chiarimenti in merito alle disposizioni introdotte dal Decreto Rilancio (D.L. 34/2020 convertito, con modificazioni, dalla L. 77/2020) inerenti la detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, interventi antisismici, installazione di impianti fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (c.d. Superbonus).

Tali chiarimenti arrivano attraverso:

  • il provvedimento 8 agosto 2020, n. 283847 recante “Disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per l’esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici”;
  • la circolare 8 agosto 2020, n. 24/E recante “Detrazione per interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico degli edifici, nonché opzione per la cessione o per lo sconto in luogo della detrazione previste dagli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) convertito con modificazione dalla legge 17 luglio 2020, n. 77– Primi chiarimenti”.

Si riportano di seguito alcune tra le principali disposizioni di attuazione e chiarimenti interpretativi forniti nei succitati documenti.

Provvedimento 8 agosto 2020 n. 283847

Con il provvedimento dell’8 agosto 2020 n. 283847, l’Agenzia delle Entrate detta le regole per la cessione del credito e per lo sconto in fattura.

Di seguito:

  • Interventi per i quali si applica lo sconto in fattura o la cessione del credito
  • Requisiti per l’esercizio dell’opzione relativamente alle detrazioni spettanti nella misura del 110%
  • Modalità di esercizio dell’opzione
  • Ulteriori cessioni dei crediti d’imposta

Interventi per i quali si applica lo sconto in fattura o la cessione del credito

La possibilità di optare, in luogo della detrazione, per un contributo sotto forma di sconto in fattura (fino ad un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante) o per la cessione del credito d’imposta ad altri soggetti (compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari) spetta, come previsto dall’art. 121 D.L. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 77/2020, ai soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per i seguenti interventi:

  1. recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del Tuir, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (si tratta in particolare, come specificato nella “Guida pratica” pubblicata a luglio dall’Agenzia delle Entrate, degli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari nonché dei precedenti interventi e di quelli di manutenzione ordinaria effettuati sulle parti comuni degli edifici);
  2. efficienza energetica di cui all’art. 14 del D.L. n. 63/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 90/2013 e di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 119 D.L. 34/2020 (quali ad esempio, come specificato nella citata “Guida pratica” dell’Agenzia delle Entrate, gli interventi di sostituzione degli impianti di riscaldamento o delle finestre comprensive di infissi, gli interventi sulle strutture o sull’involucro degli edifici, nonché quelli finalizzati congiuntamente anche alla riduzione del rischio sismico);
  3. adozione di misure antisismiche di cui all’art. 16, commi da 1-bis a 1-septies del D.L. 63/2013 e di cui al comma 4 dell’art. 119 del D.L. 34/2020;
  4. recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, per i quali spetta il bonus facciate introdotto dalla legge di Bilancio 2020, (art. 1, commi 219 e 220, della L. 160/2019):
  5. installazione di impianti fotovoltaici di cui all’art. 16-bis, comma 1, lettera h) del Tuir, ivi compresi gli interventi che danno diritto al Superbonus di cui ai commi 5 e 6 dell’art. 119 del D.L. n. 34/2020;
  6. installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’art. 16- ter del D.L. n. 63 del 2013 e di cui al comma 8 dell’art. 119 del D.L. n. 34/2020 che danno diritto al Superbonus.

L’ opzione può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori (gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30% dell’intervento).

La cessione del credito d’imposta può essere esercitata anche per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni 2020 e 2021. L’opzione si riferisce a tutte le rate residue ed è irrevocabile.

Requisiti per l’esercizio dell’opzione relativamente alle detrazioni spettanti nella misura del 110%

Ai fini dell’esercizio dell’opzione per la cessione o lo sconto in fattura è necessario ottenere la seguente documentazione:

A. Per gli interventi di efficienza energetica ( 119, commi 1, 2 e 3 D.L. 34/2020 convertito, con modificazioni, dalla L. 77/2020) , i tecnici abilitati devono rilasciare

l’asseverazione del rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’art. 14 del D.L. n. 63 del 2013 e della corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati (con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono stabilite le modalità di trasmissione della suddetta asseverazione e le relative modalità attuative).

Una copia dell’asseverazione è trasmessa, esclusivamente per via telematica, all’ENEA, secondo le modalità stabilite con il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 3 agosto 2020.

B. Per gli interventi antisismici (art. 119, comma 4, D.L. 34/2020 convertito, con modificazioni, dalla L. 77/2020),  è richiesta l’asseverazione dell’efficacia degli stessi al fine della riduzione del rischio sismico da parte dei professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017) e l’attestazione, da parte dei tecnici incaricati, della corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

L’asseverazione è depositata presso lo sportello unico competente di cui all’art. 5 D.P.R. 3 giugno 2001, n. 380.

L’asseverazione di cui alle lettere A. e B. è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori e attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell’effettiva realizzazione.

Ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento alle disposizioni del decreto del MiSe, di concerto con il Mef, il MATTM del 6 agosto 2020.

C. E’ inoltre necessario richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta. Tale visto è rilasciato ai sensi dell’art. 35 d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell’art. 3 del regolamento di cui al D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’art. 32 del d.lgs. 241/1997 (c.d. CAF).

Il soggetto che rilascia il visto di conformità verifica che i professionisti incaricati abbiano rilasciato le asseverazioni e attestazioni, di cui alle predette lettere A. e B.,, e che gli stessi abbiano stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità civile (come previsto dall’art. 119, comma 14, D.L. n. 34/2020.

Si ricorda che sono detraibili anche le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità nonché delle attestazioni e delle asseverazioni.

Modalità di esercizio dell’opzione

In base al provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, la Comunicazione per fruire della cessione del credito o dello sconto in fattura deve essere inviata esclusivamente in via telematica a decorrere dal 15 ottobre 2020 ed entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese (per le rate residue non fruite, invece, il termine è il 16 marzo dell’anno di scadenza  del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione ) e occorre utilizzare l’apposito modello allegato denominato “Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica” (di seguito “Comunicazione”).

Tale modalità si applica sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari, sia per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici.

Nel primo caso, la Comunicazione può essere inviata dal beneficiario della detrazione, direttamente, o avvalendosi di un intermediario (di cui all’art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998).

Nel secondo caso è inviata dall’amministratore di condominio, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario (nel caso in cui, ai sensi dell’art. 1129 c.c., non vi è obbligo di nominare l’amministratore del condominio e i condòmini non vi abbiano provveduto, la Comunicazione è inviata da uno dei condòmini a tal fine incaricato).

Con riferimento agli interventi che danno diritto alla detrazione di cui all’articolo 119 del D.L. 34/2020, la Comunicazione è inviata:

  • per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari: esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità;
  • per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, può essere inviata:
  1. dal soggetto che rilascia il visto di conformità;
  2. dall’amministratore del condominio, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario di cui all’art. 3, comma 3, del D.P.R. 322/1998 (nel caso in cui, ai sensi dell’art. 1129 del codice civile, non vi è obbligo di nominare l’amministratore e i condòmini non vi abbiano provveduto, la Comunicazione è inviata da uno dei condòmini a tal fine incaricato).

Per gli interventi di efficienza energetica (art. 119, commi 1, 2 e 3 D.L. 34/2020 convertito, con modificazione, dalla L. 77/2020), la Comunicazione è inviata a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo al rilascio da parte dell’ENEA della ricevuta di avvenuta trasmissione dell’asseverazione prevista (l’ENEA trasmette all’Agenzia delle entrate i dati sintetici delle asseverazioni. L’Agenzia delle entrate verifica l’esistenza dell’asseverazione indicata nella Comunicazione, pena lo scarto della Comunicazione stessa).

Entro 5 giorni dall’invio della Comunicazione viene rilasciata una ricevuta che attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. Entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio, la Comunicazione può essere:

  • annullata;
  • sostituita interamente con altra Comunicazione.

Per gli interventi sulle parti comuni degli edifici:

a) il condomino beneficiario della detrazione che cede il credito, se i dati della cessione non sono già indicati nella delibera condominiale, comunica tempestivamente all’amministratore del condominio l’avvenuta cessione del credito e la relativa accettazione da parte del cessionario, indicando:

  • il proprio codice fiscale,
  • l’ammontare del credito ceduto;
  • il codice fiscale del cessionario.

Nel caso in cui, ai sensi dell’art. 1129 del c.c., non vi è l’amministratore del condominio, i dati sono comunicati al condomino incaricato di inviare la Comunicazione all’Agenzia delle Entrate;

b) l’amministratore del condominio (o il condòmino incaricato) comunica ai condòmini che hanno effettuato l’opzione il protocollo telematico della Comunicazione.

Il mancato invio della Comunicazione nei termini e con le modalità previsti dal provvedimento 8 agosto 2020, n. 283847 rende l’opzione inefficace nei confronti dell’Agenzia delle Entrate.

Ulteriori cessioni dei crediti d’imposta

A decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla ricezione della suesposta Comunicazione, i cessionari e i fornitori, in alternativa all’utilizzo diretto, possono cedere i crediti d’imposta ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione.

La Comunicazione della cessione deve avvenire, a pena d’inefficacia, a cura del soggetto cedente con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, dopo aver proceduto alla conferma dell’opzione, utilizzando le medesime funzionalità.

I cessionari utilizzano i crediti d’imposta secondo gli stessi termini, modalità e condizioni applicabili al cedente, dopo l’accettazione della cessione da comunicare esclusivamente a cura dello stesso cessionario con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Circolare 8 agosto 2020, n. 24/E

Con la circolare 24/E dell’8 agosto 2020 l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti interpretativi al fine di definire nel dettaglio l’ambito dei soggetti beneficiari, gli interventi agevolati e, in generale, gli adempimenti a carico degli operatori.

Di seguito:

  • Ambito soggettivo di applicazione
  • Condomìni
  • Persone fisiche
  • Ambito oggettivo
  • Interventi “trainanti o principali”
  • Interventi “trainati”
  • Requisiti per l’accesso al superbonus
  • Detrazione spettante
  • Altre spese ammissibili al superbonus
  • Cumulabilità
  • Adempimenti necessari ai fini del superbonus

Ambito soggettivo di applicazione

Nella circolare, l’Agenzia delle Entrate ricorda che ai sensi dell’art. 119, comma 9, del Decreto Rilancio, le tipologie di interventi ammessi e i requisiti tecnici richiesti si applicano alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per gli interventi effettuati da:

  • condomìni;
  • persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari. Per tali soggetti, il Superbonus si applica limitatamente agli interventi di efficienza energetica realizzati su un numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio;
  • Istituti autonomi case popolari (IACP), comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di «in house providing», per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica. Per tali soggetti la norma prevede che il Superbonus spetti anche per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022. Il medesimo termine si applica anche ai condomini nei quali la prevalenza della proprietà dell’immobile (da calcolare in base alla ripartizione millesimale) sia riferibile ai predetti istituiti o enti;
  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
  • organizzazioni non lucrative di utilità sociale (art. 10 d.lgs 460/1997);
  • organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 266/1991;
  • associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano previsti dall’art. 7 L. 383/2000;
  • associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell’art. 5, comma 2, lettera c), d.lgs 242/1999 «limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi».
  • “comunità energetiche rinnovabili” costituite in forma di enti non commerciali o da parte di condomìni che aderiscono alle “configurazioni”, limitatamente alle spese sostenute per impianti a fonte rinnovabile gestiti dai predetti soggetti. Nel caso in cui gli interventi siano eseguiti mediante contratti di locazione finanziaria, la detrazione compete all’utilizzatore ed è determinata in base al costo sostenuto dalla società concedente (art. 4, comma 3, decreto MiSE del 6 agosto 2020).

Condomìni

In base all’art. 119, comma 1, lettera a) e b) del Decreto Rilancio, sono ammessi al Superbonus gli interventi, effettuati dai condomìni, di:

  • isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio;
  • gli interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici stessi per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati.

Ai fini dell’applicazione del beneficio, l’Agenzia delle Entrate specifica che occorre riferirsi alla disciplina civilistica (artt. da 1117 a 1139 del codice civile) e ricorda che il “condominio”  può svilupparsi sia in senso verticale che orizzontale e costituisce una particolare forma di comunione in cui coesiste:

  • la proprietà individuale dei singoli condòmini (costituita dall’appartamento o altre unità immobiliari accatastate separatamente, come box, cantine, etc.);
  • una comproprietà sui beni comuni dell’immobile.

Si tratta di una comunione forzosa, non soggetta a scioglimento, in cui il condomino non può, rinunciando al diritto sulle cose comuni, sottrarsi al sostenimento delle spese per la loro conservazione in proporzione ai millesimi di proprietà (circolari nn. 204/E/2000 e 7/E/2007).

In presenza di un “condominio minimo”, ovvero di edificio composto da un numero non superiore a otto condomini, risultano comunque applicabili le norme civilistiche sul condominio, fatta eccezione degli articoli che disciplinano, rispettivamente, la nomina dell’amministratore (nonché l’obbligo da parte di quest’ultimo di apertura di un apposito conto corrente intestato al condominio) e il regolamento di condominio (necessario in caso di più di dieci condomini).

Al fine di beneficiare del Superbonus per i lavori realizzati sulle parti comuni, i condomìni che, non avendone l’obbligo, non abbiano nominato un amministratore non sono tenuti a richiedere il codice fiscale. In tali casi, ai fini della fruizione del beneficio, può essere utilizzato il codice fiscale del condomino che ha effettuato i connessi adempimenti. Il contribuente è comunque tenuto a dimostrare che gli interventi sono stati effettuati su parti comuni dell’edificio.

Per quanto riguarda l’individuazione delle parti comuni è necessario far riferimento all’art. 1117 del codice civile, ai sensi del quale sono parti comuni, tra l’altro:

  • il suolo su cui sorge l’edificio;
  • i tetti;
  • i lastrici solari;
  • le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all’uso e al godimento comune (come gli impianti per l’acqua, per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento e simili), fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condòmini.

Il singolo condòmino usufruisce della detrazione per i lavori effettuati sulle parti comuni degli edifici, in ragione dei millesimi di proprietà o dei diversi criteri applicabili ai sensi del codice civile.

Il Superbonus non si applica agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti.

Persone fisiche

A) Tra i destinatari del Superbonus rientrano «le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni» (art. 119, comma 1 lett. b) e comma 9 lett. b) Decreto Rilancio) ovvero tutti i contribuenti residenti e non residenti nel territorio dello Stato che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati.

L’Agenzia delle Entrate ritiene che con la locuzione «al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni», il Legislatore abbia inteso precisare che la fruizione del Superbonus riguardi unità immobiliari non riconducibili ai cd. “beni relativi all’impresa” (art. 65 del TUIR) o a quelli strumentali per l’esercizio di arti o professioni (art. 54, comma 2, del TUIR). Ne consegue che la detrazione spetta anche alle persone fisiche che svolgono attività di impresa o arti e professioni, qualora le spese sostenute abbiano ad oggetto interventi effettuati su immobili appartenenti all’ambito “privatistico” e, dunque, diversi:

  • da quelli strumentali, alle predette attività di impresa o arti e professioni;
  • dalle unità immobiliari che costituiscono l’oggetto della propria attività;
  • dai beni patrimoniali appartenenti all’impresa.

Tale limitazione, per i soggetti titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni, riguarda solo gli interventi realizzati «su unità immobiliari» e non gli interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici in condominio, qualora gli stessi partecipino alla ripartizione delle predette spese in qualità di condòmini. In tal caso, la detrazione spetta a prescindere dalla circostanza che gli immobili posseduti o detenuti dai predetti soggetti siano immobili strumentali alle attività di impresa o arti e professioni ovvero costituiscono l’oggetto delle attività stesse o siano beni patrimoniali appartenenti all’impresa.

B) I contribuenti persone fisiche possono beneficiare del Superbonus relativamente alle spese sostenute per interventi realizzati su massimo due unità immobiliari. Tale limitazione non si applica, invece, alle spese sostenute per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio (art. 119, comma 10, Decreto Rilancio).

C) Nella Circolare si specifica, inoltre, che il Superbonus 110%, trattandosi di una detrazione dall’imposta lorda, non può essere utilizzato dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva (ovvero che non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto l’imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta, come nel caso dei soggetti che rientrano nella cd. no tax area).

È il caso, ad esempio, dei soggetti titolari esclusivamente di redditi derivanti dall’esercizio di attività d’impresa o di arti o professioni che aderiscono al regime forfetario (art. 1, commi da 54 a 89 L.190/2014), poiché il loro reddito (determinato forfetariamente) è assoggettato ad imposta sostitutiva.

I predetti soggetti, tuttavia, possono optare, ex art. 121 del Decreto Rilancio, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per:

  • un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto (cd. sconto in fattura) anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta (con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti);
  • per la cessione di un credito d’imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari con facoltà, per questi ultimi, di successiva cessione.

Resta fermo, tuttavia, che qualora i soggetti titolari di redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva possiedano anche redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo, potranno utilizzare direttamente il Superbonus in diminuzione dalla corrispondente imposta lorda.

D) Il Superbonus non spetta ai soggetti che non possiedono redditi imponibili i quali, non possono neppure esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito. Si tratta, ad esempio, delle persone fisiche non fiscalmente residenti in Italia che detengono l’immobile oggetto degli interventi in base ad un contratto di locazione o di comodato. Restano, infine, esclusi dalle agevolazioni in esame (fruizione diretta del Superbonus o, in alternativa esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione), gli organismi di investimento collettivo del risparmio (mobiliari e immobiliari) che, pur rientrando nel novero dei soggetti all’imposta sul reddito delle società (IRES) ai sensi dell’art. 73 comma 1, lettera c), del TUIR, non sono soggetti alle imposte sui redditi e all’imposta regionale sulle attività produttive.

E) Ai fini della detrazione, le persone fisiche che sostengono le spese devono:

  • possedere l’immobile in qualità di proprietario, nudo proprietario o di titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
  • detenere l’immobile in base ad un titolo idoneo (un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato), al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese se antecedente il predetto avvio (la data di inizio dei lavori deve risultare dai titoli abilitativi, se previsti, ovvero da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà effettuata nei modi e nei termini previsti dal D.P.R. 445/2000). La mancanza di un titolo di detenzione risultante da un atto registrato preclude il diritto alla detrazione anche se si provvede alla successiva regolarizzazione. Inoltre, devono essere in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.

F) Sono ammessi a fruire della detrazione anche:

  • i familiari del possessore o del detentore dell’immobile, individuati ai sensi dell’art. 5, comma 5, del TUIR (coniuge, componente dell’unione civile di cui alla l.76/2016, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado);
  • i conviventi di fatto ai sensi della predetta l. 76/2016, sempreché sostengano le spese per la realizzazione dei lavori.

La detrazione spetta a tali soggetti, a condizione che:

  • siano conviventi con il possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento alla data di inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione se antecedente all’avvio dei lavori;
  • le spese sostenute riguardino interventi eseguiti su un immobile, anche diverso da quello destinato ad abitazione principale, nel quale può esplicarsi la convivenza. La detrazione, pertanto, non spetta al familiare del possessore o del detentore dell’immobile nel caso di interventi effettuati su immobili che non sono a disposizione (in quanto locati o concessi in comodato).

Per fruire del Superbonus non è necessario che i familiari abbiano sottoscritto un contratto di comodato essendo sufficiente che attestino, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di essere familiari conviventi.

G) Ha diritto alla detrazione anche il promissario acquirente dell’immobile oggetto di intervento immesso nel possesso, a condizione che sia stato stipulato un contratto preliminare di vendita dell’immobile regolarmente registrato.

Ambito oggettivo

Il Superbonus spetta a fronte del sostenimento delle spese relative a taluni specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e alla adozione di misure antisismiche (cd. interventi “trainanti”) nonché ad ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi (cd. interventi “trainati”).

In entrambi i casi, gli interventi devono essere realizzati su:

  • parti comuni di edifici residenziali in “condominio” (sia trainanti, sia trainati);
  • edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
  • unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
  • singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio (solo trainati).

Sono escluse le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali:

  • A1 (Abitazioni di tipo signorile -Unità immobiliari appartenenti a fabbricati ubicati in zone di pregio con caratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifiniture di livello superiore a quello dei fabbricati di tipo residenziale);
  • A8 (Abitazioni in ville. Per ville devono intendersi quegli immobili caratterizzati essenzialmente dalla presenza di parco e/o giardino, edificate in zone urbanistiche destinate a tali costruzioni o in zone di pregio con caratteristiche costruttive e di rifiniture, di livello superiore all’ordinario);
  • A9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici. Rientrano in questa categoria i castelli ed i palazzi eminenti che per la loro struttura, la ripartizione degli spazi interni e dei volumi edificati non sono comparabili con le Unità tipo delle altre categorie; costituiscono ordinariamente una sola unità immobiliare. È compatibile con l’attribuzione della categoria A/9 la presenza di altre unità, funzionalmente indipendenti, censibili nelle altre categorie.

In caso di interventi su detti edifici, il contribuente potrà beneficiare delle altre detrazioni spettanti per tali interventi, in presenza dei requisiti e degli adempimenti necessari a tal fine).

Nella Circolare vengono riportate le seguenti definizioni:

  • Edificio unifamiliare

Si intende un’unica unità immobiliare di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno e destinato all’abitazione di un singolo nucleo familiare.

  • Unità immobiliare “funzionalmente indipendente”

Può ritenersi tale se dotata di installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per l’acqua, per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento di proprietà esclusiva. La presenza, inoltre, di un «accesso autonomo dall’esterno», presuppone, ad esempio, che «l’unità immobiliare disponga di un accesso indipendente non comune ad altre unità immobiliari chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o giardino di proprietà esclusiva».

Le «unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno, site all’interno di edifici plurifamiliari», alle quali la norma fa riferimento, vanno individuate verificando la contestuale sussistenza del requisito della «indipendenza funzionale» e dell’«accesso autonomo dall’esterno», a nulla rilevando, a tal fine, che l’edificio sia costituito o meno in condominio.

Pertanto, l’unità abitativa all’interno di un edificio plurifamiliare dotata di accesso autonomo fruisce del Superbonus autonomamente, indipendentemente dalla circostanza che la stessa faccia parte di un condominio o disponga di parti comuni con altre unità abitative (ad esempio il tetto).

L’agevolazione riguarda le spese sostenute per interventi effettuati su:

  • singole unità immobiliari residenziali;
  • parti comuni di edifici residenziali situati nel territorio dello Stato.

Interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio

In caso di interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio, l’Agenzia delle Entrate precisa che:

  • se la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza, nell’edificio condominiale, è superiore al 50% (quindi si può considerare l’edificio, nella sua interezza,  residenziale), la detrazione spetta anche al proprietario e al detentore di unità immobiliari non residenziali (ad esempio strumentale o merce) che sostengano le spese per le parti comuni;
  • se la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza, nell’edificio condominiale, è inferiore al 50% (quindi non si può considerare l’edificio, nella sua interezza,  residenziale), la detrazione spetta solo ai possessori o detentori di unità immobiliari destinate ad abitazione.

Nella Circolare si aggiunge che in caso di interventi realizzati sulle parti comuni, la detrazione spetta anche ai possessori (o detentori) di sole pertinenze (come ad esempio box o cantine) che abbiano sostenuto le spese relative a tali interventi.

Ai fini del Superbonus, inoltre, l’intervento deve riguardare edifici o unità immobiliari “esistenti”, non essendo agevolati gli interventi realizzati in fase di nuova costruzione (esclusa l’ipotesi dell’installazione di sistemi solari fotovoltaici – art. 119, comma 5, Decreto Rilancio).

Tuttavia, per gli interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia”, l’agevolazione è ammessa (art. 3, comma 1, lett. d) del D.P.R. 380/2001).

Interventi “trainanti o principali” (Efficienza energetica e misure antisismiche)

Ai sensi dell’art. 119, commi 1 e 4, il Superbonus spetta per interventi di:

  1. isolamento termico delle superfici opache verticali (pareti generalmente esterne), orizzontali (coperture, pavimenti) e inclinate che interessano l’involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo o dell’unità immobiliare funzionalmente indipendente e che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno, sita all’interno di edifici plurifamiliari;
  2. sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici, o con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari funzionalmente indipendenti e che dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari;
  3. antisismici e di riduzione del rischio sismico di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013 (cd. sismabonus).

Attesa la suesposta disposizione normativa e il tetto massimo di spesa indicato nel citato art. 119, nella circolare si riportano alcune esemplificazioni tese a chiarirne la portata.

1. Interventi di isolamento termico sugli involucri

Per tali interventi il Superbonus è calcolato su un ammontare complessivo delle spese pari a:

  • € 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti site all’interno di edifici plurifamiliari;
  • € 40.000, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se lo stesso è composto da due a otto unità immobiliari;
  • € 30.000, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se lo stesso è composto da più di otto unità.

Ciò implica che, ad esempio, nel caso in cui l’edificio sia composto da 15 unità immobiliari, il limite di spesa ammissibile alla detrazione è pari a 530.000 euro, calcolato moltiplicando 40.000 euro per 8 (320.000 euro) e 30.000 euro per 7 (210.000 euro).

2. Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni degli edifici in condominio

In tale ipotesi, la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore ai seguenti importi:

  • € 20.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari;
  • € 15.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

Ciò implica che, ad esempio, nel caso in cui sia l’edificio sia composto da 15 unità immobiliari, il limite di spesa ammissibile alla detrazione è pari a 265.000 euro, calcolato moltiplicando 20.000 euro per 8 (160.000 euro) e 15.000 euro per 7 (105.000 euro).

Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli «edifici unifamiliari» o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari

In questo caso, la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a € 30.000 per singola unità immobiliare. Nel predetto limite, la detrazione spetta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

A tale limite di spesa si aggiunge quello previsto nel caso di eventuale installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo (fino a euro 48.000).

3. Interventi antisismici (sismabonus)

Gli importi di spesa ammessi al Superbonus sono pari a:

  • € 96.000, nel caso di interventi realizzati su singole unità immobiliari. Il limite di spesa ammesso alla detrazione è annuale e riguarda il singolo immobile. Nell’ipotesi in cui gli interventi realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di lavori iniziati negli anni precedenti sulla stessa unità immobiliare, ai fini della determinazione del limite massimo delle spese ammesse in detrazione occorre tenere conto anche delle spese sostenute negli anni pregressi. Si ha, quindi, diritto all’agevolazione solo se la spesa per la quale si è già fruito della relativa detrazione nell’anno di sostenimento non ha superato il limite complessivo. In caso di più soggetti aventi diritto alla detrazione (comproprietari, ecc.), tale limite deve essere ripartito tra gli stessi per ciascun periodo d’imposta in relazione alle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico. L’ammontare massimo di spesa ammessa alla detrazione va riferito all’unità abitativa e alle sue pertinenze unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente;
  • € 96.000, nel caso di acquisto delle “case antisismiche”;
  • € 96.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio, per gli interventi sulle parti comuni di edifici in condominio.

Se il credito corrispondente alla detrazione spettante è ceduto ad un’impresa di assicurazione e contestualmente viene stipulata una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione spettante per i premi assicurativi versati prevista nella misura del 19% dall’art. 15, comma 1, lettera f-bis), del TUIR è elevata al 90%.

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate precisa che la detrazione per i premi assicurativi non può essere “ceduta” in quanto l’art. 121 del Decreto Rilancio richiama gli “interventi” antisismici dell’art. 16 del D.L. 63/2013 e del comma 4 dell’art. 119 del D.L. in esame. In sostanza, l’impresa di assicurazione potrà acquisire il credito corrispondente al sismabonus ma non il credito corrispondente alla detrazione spettante per il premio assicurativo. Inoltre, per espressa previsione normativa, gli interventi antisismici possono essere effettuati su tutte le unità abitative, anche in numero superiore alle due unità in quanto, l’unico requisito richiesto è che tali unità si trovino nelle zone sismiche 1, 2 e 3.

Interventi “trainati”

Il Superbonus spetta anche per i seguenti interventi c.d. “trainati”:

  • spese sostenute per tutti gli interventi di efficientamento energetico (art. 14 D.L. 63/2013 cd. “ecobonus”);
  • installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (art. 16-ter D.L. 63/2013);
  • installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su determinati edifici (art. 1, comma 1, lett. a), b), C) D.P.R. 412/1993), fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 48.000 per singola unità immobiliare e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico;
  • installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati, nel limite di spesa di 1.000 euro per ogni kWh.

Condizioni per ottenere la detrazione al 110%

Per poter usufruire della maggiore aliquota, gli interventi “trainati” devono:

  • essere eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi trainanti ammessi al superbonus;
  • assicurare, nel loro complesso, il miglioramento di due classi energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta e a condizione che gli interventi siano effettivamente conclusi.

Con riferimento alla condizione di essere “effettuati congiuntamente” l’Agenzia delle Entrate, partendo dalla considerazione che, in base all’art. 2, comma 5, D.M. 6 agosto 2020, detta condizione si considera soddisfatta se «le date delle spese sostenute per gli interventi trainati, sono ricomprese nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti», precisa che:

  • le spese sostenute per gli interventi “trainanti” devono essere effettuate nell’arco temporale di vigenza dell’agevolazione;
  • le spese per gli interventi “trainati” devono essere sostenute nel periodo di vigenza dell’agevolazione e nell’intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti.

Pertanto, se il contribuente ha sostenuto spese per interventi trainanti (ad esempio per il rifacimento del cd. “cappotto termico” o la sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale) a marzo 2020 e, pertanto, non ammesse al Superbonus, non potrà beneficiare di tale agevolazione neanche per le spese sostenute per la sostituzione delle finestre o per l’installazione di impianti fotovoltaici (interventi trainati) ancorché i relativi pagamenti siano effettuati successivamente all’entrata in vigore delle agevolazioni in commento, ad esempio, a settembre 2020.

Requisiti per l’accesso al superbonus

Ai fini dell’accesso al Superbonus, gli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti devono:

  • rispettare i requisiti previsti dal decreto del Mise del 6 agosto 2020;
  • assicurare, nel loro complesso, anche «congiuntamente» agli interventi di efficientamento energetico, all’installazione di impianti solari fotovoltaici ed, eventualmente, dei sistemi di accumulo:
  1. il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio condominiale, unifamiliare o della singola unità immobiliare funzionalmente indipendente e che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari;
  2. ovvero, se non possibile in quanto è già nella penultima (terzultima) classe, il conseguimento della classe energetica più alta.

Ne consegue che qualora l’edificio si trova in classe energetica “A3” basterà salire alla classe successiva “A4” per veder riconosciuta la detrazione nella misura del 110%.

Il miglioramento energetico è dimostrato dall’Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.), di cui all’articolo 6 del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192, ante e post intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

Detrazione spettante

La detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo e si applica alle spese sostenute, per interventi “trainanti” e “trainati”, dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, indipendentemente dalla data di effettuazione degli interventi.

In caso di interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti, realizzati su edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari funzionalmente indipendenti e che dispongono di uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari, il Superbonus spetta per le spese sostenute dalle persone fisiche (nonché dai soggetti che producono reddito d’impresa o esercenti arti e professioni in relazione agli interventi su immobili diversi da quelli utilizzati per lo svolgimento di attività di impresa, arti e professioni) per interventi realizzati su un massimo di due unità immobiliari. Tale limitazione non opera per le spese sostenute per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio.

I limiti di spesa ammessi alla detrazione variano in funzione della tipologia di interventi realizzati nonché degli edifici oggetto dei lavori agevolabili.

L’importo massimo di detrazione spettante si riferisce ai singoli interventi agevolabili e deve intendersi riferito all’ edificio unifamiliare o alla unità immobiliare funzionalmente indipendente oggetto dell’intervento e, pertanto, andrà suddiviso tra i soggetti detentori o possessori dell’immobile che partecipano alla spesa in ragione dell’onere da ciascuno effettivamente sostenuto e documentato.

Più interventi sullo stesso immobile

Nel caso in cui sul medesimo immobile siano effettuati più interventi agevolabili, il limite massimo di spesa detraibile sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati.

Pertanto, ad esempio:

  • nel caso in cui due comproprietari di un edificio unifamiliare sostengano spese per interventi di isolamento termico delle superfici opache, per i quali il limite di spesa è di 50.000 euro e di sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale, per il quale il limite di spesa è pari a euro 30.000, avranno diritto ad una detrazione pari al 110%, calcolata su un importo di spesa complessivamente pari a 80.000, da ripartire in base alla spesa effettivamente sostenuta da ciascuno;
  • nel caso in cui il condominio realizzi un intervento di sostituzione dell’impianto termico (intervento trainante) e il condòmino, al quale sono imputate spese per tale intervento pari, ad esempio, a 10.000 euro, effettui interventi trainati , sostituendo sulla propria unità immobiliare, gli infissi con una spesa pari a 20.000 euro, nonché installando le schermature solari, con una spesa pari a 5.000 euro, avrà diritto ad una detrazione pari a 38.500 euro (110% di 35.000 euro);

Interventi realizzati su parti comuni di edifici in condominio

Nel caso di interventi realizzati su parti comuni di edifici in condominio, per i quali il limite di spesa è calcolato in funzione del numero delle unità immobiliari di cui l’edificio è composto, l’ammontare di spesa così determinato costituisce il limite massimo di spesa agevolabile riferito all’intero edificio e non quello riferito alle singole unità che lo compongono. Ciascun condomino potrà calcolare la detrazione in funzione della spesa a lui imputata in base ai millesimi di proprietà o ai diversi criteri applicabili, ai sensi degli artt. 1123 e seguenti del codice civile ed effettivamente rimborsata al condominio anche in misura superiore all’ammontare commisurato alla singola unità immobiliare. Nel caso, ad esempio, in cui in un edificio in condominio composto da 5 unità immobiliari siano realizzati interventi di isolamento termico delle superfici opache, per il quale il limite di spesa è pari a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari (200.000 euro) ciascun condomino potrà calcolare la detrazione anche su un importo di spesa a lui imputata superiore a 40.000 euro.

Interventi riconducibili astrattamente a due diverse fattispecie agevolabili

Qualora si attuino interventi caratterizzati da requisiti tecnici che consentano di ricondurli astrattamente a due diverse fattispecie agevolabili -essendo stata realizzata, ad esempio, la sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale, astrattamente riconducibile sia tra gli interventi “trainati” sia tra quelli “trainanti” – il contribuente potrà applicare una sola agevolazione.

Detrazione imposta lorda ai fini Irpef e Ires – Periodo d’imposta

La detrazione dall’imposta lorda può essere fatta valere ai fini sia dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) che dell’imposta sul reddito delle società (IRES) – sia pure limitatamente a spese sostenute per interventi realizzati sulle parti comuni di edifici residenziali in condominio – e si riferisce alle spese sostenute nel 2020 o nel 2021 o, per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, nei periodi d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2020 e alla data del 31 dicembre 2021, nonché per gli IACP comunque denominati e dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti per le spese sostenute fino al 30 giugno 2022 indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono.

Ciò comporta che ai fini dell’individuazione del periodo d’imposta in cui imputare le spese:

  • per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali, occorre fare riferimento al criterio di cassa e, quindi, alla data dell’effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono. Ad esempio, un intervento ammissibile iniziato a luglio 2019, con pagamenti effettuati sia nel 2019 che nel 2020 e 2021, consentirà la fruizione del Superbonus solo con riferimento alle spese sostenute nel 2020 e 2021;
  • per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali, occorre fare riferimento al criterio di competenza e, quindi, alle spese da imputare al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 o al 31 dicembre 2021, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti. Si ritengono assimilabili a tali soggetti le imprese minori di cui all’art. 66 del TUIR che, come chiarito con la circolare 13 aprile 2017, n. 11/E, sono sottoposte ad un regime “improntato alla cassa”.
  • Per le spese sostenute da soggetti diversi dalle imprese individuali, dalle società e dagli enti commerciali relative ad interventi sulle parti comuni degli edifici, rileva, ai fini dell’imputazione al periodo d’imposta, la data del bonifico effettuato dal condominio, indipendentemente dalla data di versamento della rata condominiale da parte del singolo condomino. Ad esempio, nel caso di bonifico eseguito dal condominio dopo il 1° luglio 2020, danno diritto al Superbonus anche le rate versate dal condomino nel 2019, nel 2020 e nel 2021 se in data antecedente alla scadenza dei termini della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2020.

Altre spese ammissibili al superbonus

Per espressa previsione normativa, sono detraibili nella misura del 110%, nei limiti previsti per ciascun intervento, le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità nonché delle attestazioni e delle asseverazioni.

La detrazione spetta anche per talune spese sostenute in relazione agli interventi che beneficiano del Superbonus, a condizione che l’intervento a cui si riferiscono sia effettivamente realizzato.  Si tratta, in particolare:

  • delle spese sostenute per l’acquisto dei materiali, la progettazione e le altre spese professionali connesse, comunque richieste dal tipo di lavori (ad esempio, l’effettuazione di perizie e sopralluoghi, le spese preliminari di progettazione e ispezione e prospezione);
  • degli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi (ad esempio, le spese relative all’installazione di ponteggi, allo smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori, l’imposta sul valore aggiunto qualora non ricorrano le condizioni per la detrazione, l’imposta di bollo e i diritti pagati per la richiesta dei titoli abilitativi edilizi, la tassa per l’occupazione del suolo pubblico pagata dal contribuente per poter disporre dello spazio insistente sull’area pubblica necessario all’esecuzione dei lavori).

Cumulabilità

Per gli interventi diversi da quelli che danno diritto al Superbonus restano applicabili le agevolazioni già previste dalla legislazione vigente in materia di riqualificazione energetica.

Si tratta, in particolare, delle detrazioni spettanti per:

  • interventi di riqualificazione energetica degli edifici (art. 14 D.L.63/2013) non effettuati «congiuntamente» a quelli che danno diritto al Superbonus (la detrazione attualmente prevista va dal 50% al 85% delle spese sostenute, in base alla tipologia di interventi effettuati, da ripartire in 10 quote annuali);
  • l’installazione di impianti solari fotovoltaici, diversi da quelli che danno diritto al Superbonus che rientrano, invece, tra gli interventi finalizzati al risparmio energetico di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett. h), del TUIR, nonché dell’installazione contestuale o successiva dei sistemi di accumulo funzionalmente collegati agli impianti solari fotovoltaici stessi (la detrazione è attualmente pari al 50% delle spese sostenute da ripartire in 10 quote annuali);
  • l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, diverse da quelle che danno diritto al Superbonus (che rientrano tra gli interventi cui all’art. 16-ter L. 63/2013, pari al 50% delle spese sostenute, da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo).

Si precisa, inoltre, che gli interventi trainanti ammessi al Superbonus possono astrattamente rientrare anche tra quelli di riqualificazione energetica (agevolabili ai sensi dell’art.14 D.L. 63/2013), oppure tra quelli di recupero del patrimonio edilizio (arti. 16 D.L. 63/2013).

Qualora si attuino interventi riconducibili a diverse fattispecie agevolabili – essendo stati realizzati, ad esempio, nell’ambito della ristrutturazione dell’edificio, sia interventi ammessi al Superbonus (ad esempio, il cd. cappotto termico) sia interventi edilizi, esclusi dal predetto Superbonus, ma rientranti tra quelli di ristrutturazione edilizia di cui al citato articolo 16-bis del TUIR, per cui spetta una detrazione pari al 50% delle spese (ad esempio, il rifacimento dell’impianto idraulico), il contribuente potrà fruire di entrambe le agevolazioni a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai due diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione.

Adempimenti necessari ai fini del superbonus

Le disposizioni in materia di Superbonus si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (cd. “sismabonus”), e quelli di riqualificazione energetica degli edifici (cd. “ecobonus”).

Pertanto, in linea generale, anche ai fini del Superbonus è necessario effettuare gli adempimenti ordinariamente previsti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di efficientamento energetico degli edifici, inclusi quelli antisismici e quelli finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, nonché quelli di installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

Pagamento mediante bonifico bancario o postale

In particolare, anche ai fini del Superbonus, il pagamento delle spese per l’esecuzione degli interventi, salvo l’importo del corrispettivo oggetto di sconto in fattura o cessione del credito, deve essere effettuato mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

L’obbligo di effettuare il pagamento mediante bonifico non riguarda i soggetti esercenti attività d’impresa. Su tali bonifici, le banche, Poste Italiane nonché gli istituti di pagamento applicano, all’atto dell’accredito dei relativi pagamenti, la ritenuta d’acconto (attualmente nella misura dell’8%) di cui all’art. 25 D.L. 78/2010. A tal fine possono essere utilizzati i bonifici predisposti dagli istituti di pagamento ai fini dell’ecobonus ovvero della detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.

Inoltre, in aggiunta ai predetti adempimenti, è necessario acquisire:

  • ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al Superbonus;
  • ai fini del Superbonus nonché dell’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente al predetto Superbonus l’asseverazione del rispetto dei requisiti tecnici degli interventi effettuati nonché della congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Documentazione da conservare

Ai fini del Superbonus il contribuente deve conservare:

  • le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi;
  • limitatamente alle persone fisiche, la ricevuta del bonifico bancario, ovvero del bonifico postale, attraverso il quale è stato effettuato il pagamento;
  • se le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono effettuate da soggetti non tenuti all’osservanza delle disposizioni in materia di Iva (D.P.R. 633/1972), la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione;
  • se i lavori sono effettuati dal detentore dell’immobile, va altresì acquisita la dichiarazione del proprietario di consenso all’esecuzione dei lavori;
  • nel caso in cui gli interventi sono effettuati su parti comuni degli edifici va, altresì, acquisita copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese. Tale documentazione può essere sostituita dalla certificazione rilasciata dall’amministratore del condominio;
  • copia dell’asseverazione trasmessa all’ENEA per gli interventi di efficientamento energetico;
  • per gli interventi antisismici, una copia dell’asseverazione depositata presso lo sportello unico competente (art. 5 D.P.R. 380/2001).

Allegati

Agenzia delle Entrate – Provvedimento 8 agosto 2020, n. 283847

Modello per la compilazione dell’opzione per cessione del credito/sconto in fattura

Istruzioni per la compilazione del modello

Agenzia delle Entrate – Circolare 8 agosto 2020, n. 24/E

Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 (Testo coordinato Legge 17 luglio 2020 n. 77)

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